Circolare numero 165 del 15-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina dei termini per proporre azione giudiziaria contro l’INPS in materia pensionistica e di prestazioni temporanee, introdotta dal decreto-legge n. 384/1992 convertito dalla legge n. 438/1992. Viene chiarita la natura decadenziale dei termini, le relative decorrenze, l’applicazione ai procedimenti pendenti al 19 settembre 1992 e gli effetti del decorso del termine sul diritto ai ratei. La seconda parte tratta la condanna alle spese nei giudizi previdenziali, a seguito dell’abrogazione dell’esenzione per il lavoratore soccombente, e precisa che la richiesta di condanna alle spese va formulata nei procedimenti instaurati dopo il 19 settembre 1992.
Termini di decadenza per le azioni giudiziarie in materia previdenziale e regolamento delle spese di lite
Termini di decadenza per l’azione giudiziaria in materia previdenziale e spese di lite
La circolare esamina gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sui termini per promuovere l’azione giudiziaria contro l’INPS in materia previdenziale. Vengono inoltre fornite istruzioni sul regime delle spese processuali nei giudizi previdenziali dopo l’abrogazione della previgente esenzione per il lavoratore soccombente.
Nuova durata dei termini per agire in giudizio
La disposizione sostituisce i commi secondo e terzo dell’articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, riducendo sensibilmente i termini per la proposizione dell’azione giudiziaria:
- tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici;
- un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee.
La circolare ricorda che, prima della modifica, il termine era di dieci anni per le controversie pensionistiche e di cinque anni per le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria.
Natura decadenziale del termine
La disciplina conferma espressamente la natura decadenziale del termine di azione. Ciò comporta che l’interessato deve proporre l’azione entro il termine perentorio previsto dalla legge; decorso inutilmente tale termine, l’impugnazione diviene inammissibile.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2966 c.c., la decadenza è impedita soltanto dalla proposizione dell’azione giudiziaria e non sono applicabili le regole dell’interruzione o della sospensione del termine.
Decorrenza del termine nei trattamenti pensionistici
Per le controversie pensionistiche il termine triennale decorre alternativamente:
- dal giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso adottata dagli organi competenti dell’Istituto;
- dal giorno successivo alla scadenza del termine per la decisione del ricorso amministrativo, cioè dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso;
- dal giorno successivo alla scadenza dei termini previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, cioè dal 301° giorno successivo alla richiesta di prestazione.
La circolare ricostruisce tale ultimo termine sommando:
- 120 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
- 90 giorni per il ricorso al Comitato Provinciale;
- 90 giorni per la decisione del ricorso, ai sensi dell’articolo 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Silenzio-rifiuto, provvedimento espresso e termine di decadenza
La circolare chiarisce che il termine dei 120 giorni previsto dalla legge n. 533/1973 tutela il lavoratore accelerando la fase iniziale del procedimento, ma non fa venir meno il potere dell’Amministrazione di adottare una decisione tardiva.
In particolare:
- se la decisione sulla richiesta di prestazione interviene prima del 120° giorno, non si forma il silenzio-rifiuto;
- se interviene dopo il 120° giorno, il presupposto del silenzio-rifiuto viene meno e rileva la data di comunicazione del provvedimento ai fini della decadenza.
La circolare precisa inoltre che, se il provvedimento sulla richiesta è adottato prima o dopo la scadenza del termine di 120 o di 300 giorni, il termine per proporre l’azione giudiziaria decorre dal 181° giorno successivo alla comunicazione del provvedimento, e comunque non può decorrere oltre il 180° giorno dalla comunicazione della decisione sulla richiesta di prestazione.
Ricorso amministrativo e limite massimo per l’azione
Quando sia presentato ricorso amministrativo contro la decisione sulla richiesta di prestazione, il termine per l’azione giudiziaria decorre:
- dal giorno successivo alla comunicazione della decisione sul ricorso;
- oppure dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso,
sempre che tali date si collochino entro il 180° giorno dalla comunicazione della decisione sulla richiesta. Il ricorso amministrativo presentato o pervenuto oltre il termine utile per l’azione giudiziaria è inammissibile.
La circolare sottolinea che il termine di 300 giorni dalla presentazione della domanda opera soltanto nei casi eccezionali in cui non venga adottato alcun provvedimento sulla richiesta di prestazione.
Procedimenti pendenti alla data del 19 settembre 1992
Il comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 438/1992 esclude l’applicazione della nuova disciplina ai procedimenti instaurati prima del 19 settembre 1992 e ancora in corso a tale data.
La nozione di "procedimenti" viene interpretata in senso ampio e riferita sia ai procedimenti amministrativi sia a quelli giudiziari, purché instaurati anteriormente al 19 settembre 1992 e non ancora esauriti.
Prestazioni temporanee e ambiti specifici
La circolare precisa che nella formula "prestazioni non pensionistiche" rientrano tutte le prestazioni temporanee erogate dall’Istituto.
Per tali prestazioni si applicano i criteri generali di decorrenza e decadenza già esposti per le pensioni, con alcune precisazioni:
- per disoccupazione e tubercolosi il nuovo termine riduce a un anno il previgente termine di cinque anni;
- per tutte le altre prestazioni temporanee viene introdotto un termine di decadenza di un anno.
Cassa integrazione guadagni
Per i trattamenti di integrazione salariale, la nuova normativa riguarda solo le controversie su questioni di diritto sorte nella fase di esecuzione successive al provvedimento di ammissione alla CIG, come quelle concernenti l’incumulabilità o l’incompatibilità con la prestazione. Restano esclusi i giudizi devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Prestazioni economiche di malattia
Per la malattia, la richiesta non coincide con l’invio dei singoli certificati, ma con il momento in cui l’interessato acquisisce cognizione del periodo complessivo per il quale può avanzare la pretesa verso l’Istituto. In pratica, tale momento coincide con:
- la scadenza dell’ultima prognosi;
- oppure il compimento del periodo massimo indennizzabile, per anno o per evento.
Da tale data decorrono i termini di decadenza previsti dalla disciplina.
Effetti del decorso del termine
Il mancato esercizio dell’azione entro il termine previsto comporta l’estinzione del diritto ai ratei eventualmente maturati a seguito della richiesta di prestazione.
Spese giudiziali nei giudizi previdenziali
La seconda parte della circolare tratta il regime delle spese processuali. L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 384/1992 ha abrogato:
- l’articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- l’articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Con tale abrogazione viene meno l’esenzione del lavoratore soccombente dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali. La regolazione delle spese torna quindi ad applicarsi secondo le norme generali del codice di procedura civile, in particolare l’articolo 91 e seguenti, con condanna della parte soccombente.
Indicazioni operative per le sedi
Gli Uffici Legali delle sedi devono pertanto richiedere la condanna alle spese della controparte soccombente in tutti i procedimenti giudiziari iniziati dopo il 19 settembre 1992. La richiesta deve comprendere anche le eventuali spese di consulenza tecnica anticipate dall’Istituto.
La circolare precisa infine che, ai fini operativi, per "procedimenti giudiziari" si intendono i singoli gradi di giudizio.
Punti principali
Nuovi termini per l’azione giudiziaria
Per effetto dell’articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, i termini per proporre azione giudiziaria vengono ridotti: da dieci anni a tre anni per le controversie in materia pensionistica e da cinque anni a un anno per le controversie relative a prestazioni temporanee.
Natura decadenziale e decorrenza
La circolare ribadisce che il termine ha natura di decadenza sostanziale: trascorso inutilmente il termine, l’azione diventa inammissibile e non operano interruzione o sospensione. La decorrenza può partire dalla comunicazione della decisione del ricorso, dalla scadenza del termine per la decisione del ricorso amministrativo (91° giorno dalla presentazione), oppure dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo (301° giorno dalla richiesta), secondo i casi indicati.
Silenzio-rifiuto e procedimento amministrativo
Viene richiamata la disciplina del silenzio-rifiuto dopo 120 giorni dalla domanda, che consente al lavoratore di ricorrere ma non priva l’Amministrazione del potere di decidere tardivamente. Se il provvedimento interviene dopo il 120° giorno, viene meno il presupposto del silenzio-rifiuto e rileva la data di comunicazione del provvedimento ai fini della decadenza.
Applicazione ai procedimenti in corso al 19 settembre 1992
La nuova disciplina non si applica ai procedimenti instaurati prima del 19 settembre 1992 ancora pendenti in tale data. Il termine "procedimenti" è inteso in senso ampio, comprendendo sia i procedimenti amministrativi sia quelli giudiziari non ancora esauriti.
Prestazioni temporanee e casi particolari
La locuzione "prestazioni non pensionistiche" include tutte le prestazioni temporanee. Per cassa integrazione guadagni la nuova disciplina riguarda solo le questioni sorte nella fase esecutiva dopo il provvedimento di ammissione; restano fuori i giudizi di giurisdizione amministrativa. Per le prestazioni di malattia, il termine decorre dalla conoscenza del periodo complessivo indennizzabile, in genere dalla scadenza dell’ultima prognosi o dal compimento del periodo massimo.
Effetti della decadenza
Il decorso del termine triennale o annuale determina l’estinzione del diritto ai ratei eventualmente maturati a seguito della domanda di prestazione.
Spese di giudizio nei controversie previdenziali
L’abrogazione dell’articolo 57 della legge n. 153/1969 e dell’articolo 152 disp. att. c.p.c. elimina l’esenzione del lavoratore soccombente dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi previdenziali. Da ora si applicano le regole ordinarie degli articoli 91 e seguenti c.p.c., con condanna alle spese della parte soccombente.
Indicazioni operative per gli Uffici Legali
Gli Uffici Legali delle sedi devono richiedere la condanna alle spese, comprese quelle per eventuale consulenza tecnica anticipate dall’Istituto, in tutti i procedimenti giudiziari iniziati dopo il 19 settembre 1992, intendendosi per tali i singoli gradi di giudizio.
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