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Circolare

Circolare numero 162 del 13-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce a chi spettano il prolungamento dell'astensione facoltativa e i permessi retribuiti previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 per l'assistenza a minori con handicap grave non ricoverati a tempo pieno. Definisce i requisiti, la documentazione necessaria, le modalità di domanda e le istruzioni operative per datori di lavoro, contributi figurativi e contabilizzazione delle indennita. Vengono inoltre istituiti i nuovi codici contabili e di denuncia per la gestione dei rimborsi e dei recuperi.

Indennita e permessi per assistenza a minori handicappati ex art. 33 L. 104/1992

Indennita e permessi per assistenza a minori con handicap grave ex art. 33 L. 104/1992

La circolare interviene per chiarire l'applicazione dei benefici collegati all'assistenza di minori in situazione di handicap grave, con particolare riguardo al prolungamento dell'astensione facoltativa e ai permessi giornalieri retribuiti. Il testo disciplina i soggetti aventi diritto, i presupposti sanitari e amministrativi, gli effetti economici e previdenziali, nonché le modalità di esposizione contabile e di denuncia da parte dei datori di lavoro.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

I benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 33 della legge 104/1992 spettano anzitutto alla lavoratrice dipendente madre, anche adottiva o affidataria, di minore con handicap in situazione di gravità, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Quando anche il padre sia lavoratore dipendente, il diritto può essere esercitato alternativamente da madre o padre, compresi i casi di adozione o affidamento. È inoltre precisato che il diritto può spettare solo al padre qualora sia l'unico affidatario del minore e lo dimostri con idonea documentazione, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982.

La circolare esclude il beneficio per la madre, pur lavoratrice dipendente e astrattamente rientrante tra i destinatari dell'indennita per astensione facoltativa, quando il coniuge non svolga alcuna attività lavorativa e non versi in materiale impossibilità di assistere il figlio. A titolo esemplificativo, tale impossibilità può derivare dal ricovero del coniuge o da una gravissima malattia adeguatamente comprovata. È altresì specificato che i benefici non competono mai al padre lavoratore autonomo.

Prolungamento dell'astensione facoltativa e misura dell'indennita

La circolare richiama il prolungamento dell'astensione facoltativa previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 1204/1971 fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Per tale periodo, alla madre o al padre lavoratore spetta un'indennita giornaliera pari al 30% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro oppure corrisposta direttamente dall'INPS nei casi previsti dalla normativa vigente.

Permessi giornalieri in alternativa al prolungamento

In alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, i beneficiari hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La circolare ricorda che tali permessi sono riconducibili ai permessi per allattamento e che si applicano le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 1026/1976 e dell'art. 8 della legge 903/1977.

Per i rapporti di lavoro con orario inferiore a sei ore giornaliere viene espressamente formulata una riserva di successive disposizioni. L'indennita per tali permessi è pari all'intero ammontare della retribuzione corrispondente ai permessi medesimi, con anticipazione a cura del datore di lavoro o erogazione diretta da parte dell'INPS nei casi previsti.

Ai fini del trattamento giuridico, la circolare richiama anche l'art. 7, ultimo comma, della legge 1204/1971, precisando che i permessi sono computati nell'anzianità di servizio, ma con esclusione degli effetti relativi a ferie e tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Accredito contributivo e limiti di cumulabilità

Per il periodo di prolungamento dell'astensione facoltativa continuano ad applicarsi le regole sul riconoscimento dei contributi figurativi già impartite per l'art. 7 della legge 1204/1971. Diversamente, per i permessi di due ore giornaliere non è prevista la possibilità di accredito figurativo ai fini previdenziali, in analogia con quanto stabilito per i permessi per allattamento.

La circolare precisa inoltre che, per i permessi di cui al terzo comma dell'art. 33, nonché per l'estensione dei soggetti beneficiari ai parenti o affini entro il terzo grado e per la cumulabilità con i permessi dell'art. 7 della legge 1204/1971, saranno impartite successive disposizioni.

Presupposti sanitari e documentazione per la domanda

Per fruire delle agevolazioni è necessario che la situazione di gravità del minore sia stata accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, oppure, in via provvisoria, del D.L. 28 aprile 1993, n. 128. Il minore deve inoltre risultare non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il genitore interessato deve presentare apposita domanda e darne comunicazione sia al datore di lavoro sia all'INPS, utilizzando il modello allegato n. 1, da riprodurre a cura di ciascuna sede. Alla domanda devono essere allegati:

  • i documenti già previsti dalla circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, punto 21, se non prodotti per la fruizione dei primi sei mesi di astensione facoltativa;
  • la documentazione rilasciata dalla USL competente, dalla quale risulti che l'accertamento dell'handicap è stato effettuato ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 oppure, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la USL che assiste il minore, ai sensi del D.L. n. 128/1993;
  • idonea documentazione, quale atto di notorietà, autocertificazione o dichiarazioni di organi della USL, da cui emerga che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno.

Istruzioni operative per i datori di lavoro

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro devono indicare:

  • l'indennita per il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33, comma 1, della legge 104/1992, in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduta dalla dicitura "IND. MAT. FAC. L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione LO53;
  • l'indennita corrisposta per i permessi giornalieri di cui all'art. 33, comma 2, nello stesso quadro, preceduta dalla dicitura "IND. ART. 33, C. 2 L. 104/92" e dal codice LO54.

Per l'eventuale restituzione delle somme indebitamente erogate e già poste a conguaglio, è richiesto il ricorso alla procedura delle regolarizzazioni contributive.

Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione

Poiché la legge 104/1992 prevede appositi finanziamenti statali per la copertura degli oneri, le indennita devono essere rilevate nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. La circolare istituisce i seguenti conti:

  • GAU 30/79, per le indennita anticipate dai datori di lavoro di competenza dell'anno in corso;
  • GAU 30/19, per le indennita anticipate dai datori di lavoro di competenza degli anni precedenti;
  • GAU 30/80, per le indennita erogate direttamente dall'Istituto di competenza dell'anno in corso;
  • GAU 30/20, per le indennita erogate direttamente dall'Istituto di competenza degli anni precedenti;
  • GAU 10/30, per la rilevazione del debito e dei relativi pagamenti nei casi di erogazione diretta;
  • GAU 10/31, per i debiti relativi a somme non riscosse dai beneficiari;
  • GAU 24/35, per gli eventuali recuperi delle prestazioni.

Le somme non riscosse devono essere evidenziate anche nel partitario del conto GPA 10/31 al codice bilancio di nuova istituzione "80 - Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - Indennita art. 33 L. 104/1992" e imputate, a fine esercizio, al conto GAU 10/31.

Chiarimenti finali

La circolare conclude facendo riserva di ulteriori istruzioni e chiarimenti in relazione alle direttive che saranno eventualmente impartite dai Ministeri vigilanti. In nota viene ricordato che non hanno diritto all'indennita per astensione facoltativa prevista dall'art. 15, comma 2, della legge 1204/1971 le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici.

Punti principali

Destinatari e condizioni di spettanza

I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 33 della legge 104/1992 spettano alla lavoratrice dipendente madre, anche adottiva o affidataria, di minore con handicap in situazione di gravita, purché il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Se anche il padre è lavoratore dipendente, il diritto può essere esercitato alternativamente da uno dei due genitori; può spettare solo al padre quando sia l'unico affidatario e lo documenti idoneamente. Non spettano alla madre quando il coniuge non lavora e non sia materialmente impossibilitato ad assistere il figlio; in ogni caso non competono al padre lavoratore autonomo.

Prolungamento dell'astensione facoltativa

L'astensione facoltativa di cui all'art. 7 della legge 1204/1971 è prolungata fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Per tale periodo la madre o il padre lavoratore hanno diritto a un'indennita giornaliera pari al 30% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro o erogata direttamente dall'INPS nei casi previsti.

Permessi giornalieri retribuiti

In alternativa al prolungamento dell'astensione, i beneficiari hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Tali permessi sono assimilati ai permessi per allattamento e si applicano le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 1026/1976 e dell'art. 8 della legge 903/1977. Per rapporti con orario inferiore a sei ore giornaliere la circolare rinvia a successive disposizioni. L'indennita per i permessi corrisponde all'intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi.

Effetti previdenziali e anzianità di servizio

Per il prolungamento dell'astensione facoltativa sono accreditati i contributi figurativi secondo le regole già previste per l'art. 7 della legge 1204/1971. Per i permessi di due ore giornaliere non è previsto accredito figurativo, analogamente a quanto stabilito per i permessi per allattamento. I permessi sono computati nell'anzianità di servizio, ma non producono effetti su ferie e tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Domanda, documentazione e accertamento dell'handicap

Per ottenere i benefici è necessario che la situazione di gravità del minore sia accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992 oppure, in via provvisoria, del D.L. 28 aprile 1993, n. 128. Il genitore deve comunicare la volontà di avvalersi del diritto al datore di lavoro e all'INPS presentando l'apposita domanda. Alla domanda vanno allegati i documenti già richiesti dalla circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, se non presentati per il primo periodo di astensione, la documentazione della USL sull'accertamento dell'handicap e idonea prova che il minore non è ricoverato a tempo pieno.

Istruzioni per i datori di lavoro

Nel DM10/2 i datori di lavoro devono esporre l'indennita per il prolungamento dell'astensione facoltativa con la dicitura "IND. MAT. FAC. L. 104/92" e il codice LO53, e quella per i permessi giornalieri con la dicitura "IND. ART. 33, C. 2 L. 104/92" e il codice LO54. Eventuali somme indebitamente conguagliate devono essere recuperate tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Le indennita sono finanziate dallo Stato e vanno evidenziate nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Sono istituiti i conti GAU 30/79 e GAU 30/19 per le indennita anticipate dai datori di lavoro, rispettivamente per competenza dell'anno in corso e degli anni precedenti; GAU 30/80 e GAU 30/20 per le indennita erogate direttamente dall'Istituto, rispettivamente per l'anno in corso e per gli anni precedenti; GAU 10/30 per i debiti e i pagamenti in caso di erogazione diretta; GAU 10/31 per le somme non riscosse; GAU 24/35 per i recuperi. Le somme non riscosse vanno rilevate anche nel partitario del conto GPA 10/31 al codice bilancio 80.

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