Circolare numero 160 del 13-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare individua le circoscrizioni del Lazio interessate dall’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993. Per le imprese operanti nelle aree indicate, la quota datoriale dei contributi è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti; l’agevolazione spetta solo alle imprese e continua per tutta la durata del rapporto, se instaurato nel 1993, anche oltre tale anno. Vengono inoltre fornite istruzioni operative su codifica aziendale, modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S e recupero delle differenze contributive per periodi pregressi, con specifiche distinzioni per i fondi di previdenza di elettrici e telefonici.
Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro in alcune circoscrizioni del Lazio
Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro nel Lazio
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 alle imprese operanti in alcune circoscrizioni del Lazio individuate dal DM 28 aprile 1993. Il beneficio consiste nell’applicazione, per la quota datoriale dei contributi dovuti per i contratti di formazione e lavoro, della misura fissa prevista per gli apprendisti.
Circoscrizioni interessate e condizioni di accesso
Il decreto richiama le circoscrizioni della Regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale. Le circoscrizioni indicate sono:
- Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti, parzialmente non ricomprese nei territori di cui all’art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218;
- Civitavecchia, Guidonia, Monterotondo, Fiano Romano, Tivoli, Poggio Mirteto e Tarquinia, interamente non ricomprese nei predetti territori.
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 1993, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese operanti nelle circoscrizioni indicate, per la parte a carico del datore di lavoro, è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
La circolare precisa inoltre che l’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Il beneficio compete per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1993 e prosegue per tutta la durata del contratto, anche se questo si prolunghi oltre il 1993 e scada in un anno successivo. Nelle aree contemplate, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni.
Codifica delle imprese aventi titolo
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi diritto il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Il codice deve essere attribuito:
- alle imprese operanti nelle circoscrizioni individuate dal DM 28 aprile 1993;
- alle imprese comprese nelle circoscrizioni individuate dai precedenti decreti ministeriali che conservano ancora titolo ai benefici.
Adempimenti contributivi ordinari
Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, le imprese devono osservare le modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S.
Per il mod. DM10/2, la circolare rinvia al manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" alle pagine 18, 19 e 29, con riferimento ai codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142, nonché all’ipotesi prevista a pagina 29.
Per il mod. DM10/S, relativamente ai contributi ridotti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, si rinvia alle istruzioni già impartite al punto 1, lettera h2, della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.
Recupero delle differenze contributive già versate
Le imprese diverse da quelle artigiane, che nelle more dell’emanazione del DM 28 aprile 1993 abbiano effettuato adempimenti contributivi fruendo delle riduzioni previste dall’art. 8, comma 1 o comma 3, della legge n. 407/1990, possono operare il conguaglio dei contributi versati in eccedenza.
Il recupero può essere effettuato con le denunce relative:
- al mese di giugno 1993, da presentare entro il 20 luglio 1993;
- al mese di luglio 1993, da presentare entro il 20 agosto 1993;
- al mese di agosto 1993, da presentare entro il 20 settembre 1993.
Le differenze da recuperare relative ai contributi previdenziali, ai contributi per le indennità economiche di malattia, maternità e Gescal devono essere esposte in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, precedute dal codice "L176" e dalla dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90".
Le differenze relative ai contributi per le prestazioni del Servizio sanitario devono invece essere portate in detrazione dall’importo dei contributi sanitari dovuti per la Regione competente.
Ai fini del calcolo del recupero, dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi, limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, devono essere detratti i contributi dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti. In particolare:
- la quota del contributo fisso di L. 4.203, ovvero L. 4.023 senza quota INAIL, va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali relativa al Servizio sanitario va detratta dall’importo dei contributi sanitari da recuperare.
La quota dei contributi a carico del lavoratore non è oggetto di conguaglio e resta confermata nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Regime particolare per i lavoratori iscritti a specifici fondi di previdenza
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private e al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, la circolare stabilisce che:
- la quota dei contributi a carico del lavoratore e la quota del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro dovuta al Fondo stesso, pari a L. 3.831, sono versate secondo le modalità indicate dalla circolare n. 271 del 29 dicembre 1990;
- per le contribuzioni minori e per quelle dovute per le prestazioni del Servizio sanitario si applicano le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.
Per il recupero delle differenze pregresse relative alla contribuzione al Fondo, devono essere utilizzati uno dei modelli DM10/2 relativi ai mesi di giugno, luglio o agosto 1993, con la dicitura "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e i codici "L168" e "L169", rispettivamente per il personale iscritto al Fondo elettrici e per quello iscritto al Fondo telefonici.
Nel calcolo delle differenze da recuperare devono essere sottratti:
- il contributo fisso di pertinenza del F.P.L.D. dovuto al Fondo di previdenza elettrici o telefonici, pari a L. 3.831 settimanali, da detrarre dall’importo da conguagliare con i codici L168 o L169;
- la quota relativa alle contribuzioni minori, pari a L. 372 settimanali comprensive INAIL ovvero L. 192 senza INAIL, da detrarre dall’importo da conguagliare con il codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali dovuta per le prestazioni del Servizio sanitario, da detrarre dall’importo dei contributi sanitari da recuperare.
Anche in tale ipotesi non deve essere operato alcun conguaglio sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, che resta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Punti principali
Ambito territoriale e presupposti dell’agevolazione
Il DM 28 aprile 1993 individua le circoscrizioni della Regione Lazio con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale. Le aree richiamate sono Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti, parzialmente non ricomprese nei territori di cui all’art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, e le circoscrizioni di Civitavecchia, Guidonia, Monterotondo, Fiano Romano, Tivoli, Poggio Mirteto e Tarquinia, interamente non ricomprese in tali territori. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 1993, la quota contributiva a carico del datore di lavoro è stabilita nella misura fissa prevista per gli apprendisti.
Soggetti beneficiari e durata del beneficio
L’agevolazione, già richiamata come contributo apprendisti, spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula di contratti di formazione e lavoro. In base al dispositivo del decreto, il beneficio compete per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1993 e permane per tutta la durata del contratto, anche se questo si prolunghi e scada in un anno successivo nel quale non sia più presente la medesima situazione occupazionale. Nelle aree contemplate dal decreto, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni.
Codifica delle aziende
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo al beneficio il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Il codice va assegnato sia alle imprese operanti nelle circoscrizioni individuate dal DM 28 aprile 1993, sia a quelle comprese nelle circoscrizioni individuate dai precedenti decreti ministeriali che conservano ancora il diritto ai benefici.
Adempimenti contributivi ordinari
Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella degli apprendisti, le imprese devono seguire le modalità indicate per il mod. DM10/2 e per il mod. DM10/S. Per il DM10/2, la circolare richiama le istruzioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" alle pagine 18, 19 e 29, con riferimento ai codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142. Per il DM10/S, per i contributi ridotti relativi alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, si rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.
Recupero delle differenze contributive per periodi pregressi
Le imprese diverse da quelle artigiane, che nelle more dell’emanazione del DM 28 aprile 1993 abbiano già fruito delle riduzioni previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare le differenze contributive versate in eccesso. Il conguaglio può essere effettuato con le denunce relative al mese di giugno 1993, da presentare entro il 20 luglio 1993, oppure con quelle di luglio o agosto 1993, da presentare rispettivamente entro il 20 agosto 1993 e il 20 settembre 1993. Le differenze per contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno esposte nel quadro D del DM10/2 con codice "L176" e dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90"; le differenze per il Servizio sanitario nazionale vanno portate in detrazione dai contributi sanitari dovuti per la Regione di competenza. Nel calcolo del recupero devono essere sottratti i contributi dovuti dal datore di lavoro nella misura fissa prevista per gli apprendisti, mentre nessun conguaglio riguarda la quota a carico del lavoratore, che resta invariata.
Regole particolari per fondi di previdenza elettrici e telefonici
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private e al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, le modalità di versamento della quota a carico del lavoratore e del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro (L. 3.831) seguono la circolare n. 271 del 29 dicembre 1990. Le contribuzioni minori e quelle dovute per il Servizio sanitario si versano con le regole ordinarie. Per il recupero delle differenze pregresse, la circolare prevede l’uso del DM10/2 con le diciture "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e i codici "L168" e "L169" per personale elettrico e telefonico. Anche in questo caso le differenze da recuperare vanno calcolate detraendo i contributi dovuti dal datore di lavoro nella misura fissa corrispondente agli apprendisti: L. 3.831 per il Fondo, L. 372 settimanali comprensive INAIL ovvero L. 192 senza INAIL per le contribuzioni minori, e L. 240 settimanali per il Servizio sanitario, senza alcun conguaglio sulla quota lavoratore.
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