Circolare numero 161 del 13-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di pagamento dei contributi dovuti dalle aziende per il Servizio Sanitario Nazionale e il loro rapporto con i contributi IVS, dopo il riordino introdotto dal d.lgs. n. 502/1992. Viene precisato che il datore di lavoro può compensare il debito SSN solo con il credito da fiscalizzazione, mentre l’INPS conserva la possibilità di compensare i propri crediti e debiti anche in presenza del nuovo sistema di versamento separato. Inoltre, non è ammesso un unico atto di cessione di credito per estinguere congiuntamente contribuzioni IVS e SSN: la cessione deve essere distinta e riferita alla specifica contribuzione cui si applica.
Compensazione e cessione di credito per i versamenti separati dei contributi SSN e IVS
Versamento separato dei contributi SSN e IVS: compensazione e cessione di credito
La circolare interviene sui chiarimenti applicativi del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, che ha riordinato la disciplina sanitaria in attuazione della delega di cui alla L. n. 421 del 23 ottobre 1992, e delle istruzioni già diramate con circ. n. 53 del 26 febbraio 1993. In particolare, affronta due questioni sorte a seguito dell’obbligo per le aziende di effettuare il versamento separato dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale e di quelli IVS.
Compensazione dei saldi dei versamenti separati
Il primo chiarimento riguarda la possibilità di applicare la compensazione legale ai saldi derivanti dai versamenti separati quando essi siano di segno opposto. La circolare afferma che la normativa ha innovato solo la posizione del datore di lavoro, divenuto debitore di una duplice e separata contribuzione, ma non ha modificato la posizione dell’INPS nei confronti della contribuzione SSN.
In base all’art. 11 del d.lgs. n. 502/1992, i contributi al Servizio Sanitario Nazionale devono essere versati "al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione". Ne deriva che il datore di lavoro può compensare il proprio debito per contributi SSN esclusivamente con il credito relativo alla fiscalizzazione, con esclusione di qualsiasi altro credito, anche se derivante dall’anticipazione di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Per contro, l’INPS conserva i poteri già attribuiti dalla disciplina previgente, compresi quelli di riscossione, recupero giudiziale e accertamento della contribuzione SSN ai sensi dell’art. 76 della L. n. 833/1978. Poiché il datore di lavoro resta comunque soggetto obbligato nei confronti dell’Istituto, si realizza il presupposto soggettivo della compensazione. Pertanto, l’INPS può compensare quanto dovuto a titolo di saldo passivo relativo a contributi di propria competenza con i crediti vantati verso il datore di lavoro per contributi SSN.
Cessione di credito: necessità di atti distinti
Il secondo chiarimento riguarda l’utilizzo della cessione di credito da parte delle aziende autorizzate a tale forma di pagamento. La circolare esclude la possibilità di un unico atto di cessione riferito congiuntamente alle contribuzioni IVS e SSN. La ragione è duplice: da un lato, l’art. 11, comma 1, della L. n. 502/1992 richiede espressamente il pagamento con separata documentazione; dall’altro, la cessione di credito è qualificata come modalità di pagamento, e dunque deve seguire la stessa distinzione imposta dalla norma.
Di conseguenza, l’azienda che intenda avvalersi della cessione di credito deve predisporre un atto specifico per la contribuzione cui esso si riferisce, indicando in modo chiaro se l’atto riguarda la contribuzione IVS oppure quella SSN.
Portata operativa dei chiarimenti
Il documento, in sostanza, chiarisce che il nuovo sistema di riscossione separata non elimina la possibilità di compensazione in assoluto, ma la restringe in capo al datore di lavoro al solo credito di fiscalizzazione, mentre lascia impregiudicata la compensazione esercitabile dall’INPS nei propri rapporti creditori e debitori. Sul piano operativo, inoltre, impone un rigoroso frazionamento anche nella cessione di credito, che non può essere utilizzata in forma unitaria per estinguere più obbligazioni contributive diverse.
Punti principali
Compensazione dei saldi dei versamenti separati
La circolare esclude che il datore di lavoro possa estinguere per compensazione legale i saldi dei versamenti separati IVS e SSN quando abbiano segno opposto, salvo il caso del credito per fiscalizzazione espressamente previsto dalla norma. L’art. 11 del d.lgs. n. 502/1992 impone infatti che i contributi SSN siano versati al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione, senza poter ridurre il versamento con altri crediti del datore di lavoro. Diversamente, nei rapporti con l’INPS, la posizione dell’Istituto non risulta modificata: restano fermi i poteri di riscossione, recupero e accertamento della contribuzione SSN previsti dall’art. 76 della L. n. 833/1978, per cui l’INPS può compensare quanto dovuto per saldi passivi di propria competenza con quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo di contribuzione SSN.
Cessione di credito e pluralità di crediti contributivi
Per il pagamento della doppia contribuzione, la circolare ritiene non ammissibile un unico atto di cessione di credito che copra contemporaneamente i contributi IVS e SSN. Ciò deriva dall’art. 11, comma 1, della L. n. 502/1992, che richiede il pagamento con separata documentazione delle due forme di contribuzione, e dal fatto che la cessione di credito è considerata una modalità di pagamento. L’azienda che intenda utilizzare tale strumento deve quindi indicare nell’atto di cessione la specifica contribuzione cui l’atto si riferisce.
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