Circolare numero 166 del 15-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli oneri ex combattenti dovuti dalle aziende del settore autoferrotranviario, già quantificati o da notificare successivamente, non devono essere versati con modello DM10/M ma tramite bollettino di conto corrente postale intestato "riscossioni varie". Per agevolare la contabilizzazione, le aziende devono riportare sul retro del bollettino la dicitura "oneri L. 336/70 Fondo autoferrotranvieri" e indicare le note che hanno concorso alla determinazione dell’importo versato.
Riscossione degli oneri ex combattenti per le aziende autoferrotranviarie tramite bollettino postale
Riscossione degli oneri ex combattenti nel settore autoferrotranviario
La circolare interviene a precisare le modalità di versamento degli oneri ex combattenti dovuti dalle aziende del settore autoferrotranviario, richiamando quanto già indicato nella circolare n. 61 del 12 marzo 1990. L’obiettivo è uniformare la riscossione e agevolare la corretta imputazione contabile delle somme.
Modalità di pagamento
La riscossione degli oneri, sia già quantificati con comunicazione inviata alle S.A.P. competenti, sia notificati o da notificare successivamente, deve avvenire mediante bollettino di conto corrente postale intestato "riscossioni varie". La circolare esclude espressamente il ricorso al modello DM10/M, rilevando che in alcuni casi esso era stato impropriamente utilizzato presso alcune S.A.P.
Indicazioni per la registrazione contabile
Per facilitare la contabilizzazione degli importi versati, sul retro del bollettino postale le aziende devono indicare la dicitura "oneri L. 336/70 Fondo autoferrotranvieri". Alla dicitura deve essere aggiunta la specificazione delle note che hanno concorso alla determinazione dell’importo complessivamente versato, così da rendere chiara la causale del pagamento e la relativa quantificazione.
Ambito applicativo
Le istruzioni riguardano in modo generale tutti gli oneri ex combattenti connessi al Fondo autoferrotranvieri, indipendentemente dal momento in cui la relativa quantificazione sia avvenuta o avverrà. La circolare non introduce ulteriori termini, importi o adempimenti diversi da quelli indicati per la modalità di riscossione e per la corretta annotazione del versamento.
Punti principali
Modalità corretta di riscossione
La circolare precisa che la riscossione degli oneri ex combattenti per le aziende del settore autoferrotranviario deve avvenire esclusivamente a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato "riscossioni varie". Viene quindi escluso l’utilizzo del modello DM10/M, che risulta essere stato erroneamente impiegato presso alcune S.A.P.
Ambito degli importi interessati
L’indicazione riguarda sia gli oneri già quantificati con apposita comunicazione inviata alle S.A.P. competenti, sia quelli che siano stati o verranno notificati successivamente. La regola vale dunque per tutti gli importi riconducibili alla fattispecie disciplinata dalla circolare richiamata.
Indicazioni per la contabilizzazione
Per consentire una corretta contabilizzazione delle somme versate, le aziende devono annotare sul retro del bollettino di c/c postale la dicitura "oneri L. 336/70 Fondo autoferrotranvieri". Deve inoltre essere specificata la nota o le note che hanno concorso alla quantificazione dell’importo versato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 lug 1993Circolare numero 165 del 15-7-1993
- Circolare · 14 lug 1993Circolare numero 163 del 14-7-1993
- Circolare · 14 lug 1993Circolare numero 164 del 14-7-1993
- Circolare · 13 lug 1993Circolare numero 160 del 13-7-1993
- Circolare · 13 lug 1993Circolare numero 161 del 13-7-1993
- Circolare · 13 lug 1993Circolare numero 162 del 13-7-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →