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Circolare

Circolare numero 164 del 14-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modalità applicative della facoltà di opzione introdotta dalla legge n. 407/1990 per gli invalidi civili parziali titolari di trattamenti pensionistici incompatibili. Viene precisato che, dal 1 gennaio 1991, è possibile ottenere la pensione sociale in sostituzione dell’assegno assistenziale solo previa formale rinuncia al trattamento incompatibile, con regole diverse a seconda che la prestazione sia erogata dall’Istituto o da altro ente. Sono inoltre disciplinati gli effetti della revoca, i recuperi delle somme indebitamente corrisposte e il riesame delle situazioni già definite o non definite per l’impossibilità di esercitare l’opzione in passato.

Opzione tra pensione sociale sostitutiva e altri trattamenti incompatibili per invalidi civili parziali

Opzione per la pensione sociale sostitutiva e per il trattamento assistenziale

La circolare interviene per disciplinare, alla luce del decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553 e della circolare ministeriale n. 3 del 9 febbraio 1993, l’esercizio della facoltà di opzione riconosciuta agli invalidi civili parziali dall’articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Essa chiarisce le modalità con cui il soggetto titolare di un trattamento pensionistico incompatibile può scegliere la prestazione più favorevole, con particolare riferimento alla pensione sociale sostitutiva dell’assegno assistenziale e all’assegno di invalidità non integrato.

Quadro normativo di riferimento

La circolare ricorda che l’articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, aveva stabilito, dal 1 gennaio 1982, l’incompatibilità tra l’assegno mensile previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e la pensione sociale sostitutiva, da un lato, e le pensioni dirette di invalidità a carico delle forme previdenziali indicate dalla norma, dall’altro. Tale incompatibilità operava indipendentemente dall’importo della prestazione pensionistica percepita.

Con l’articolo 3, comma 1, della legge n. 407/1990, tale rigidità è stata superata a decorrere dal 1 gennaio 1991, introducendo la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Il decreto ministeriale n. 553 rende ora concretamente esercitabile tale facoltà e modifica, per la parte compatibile, le istruzioni già contenute nelle circolari n. 740 AGO del 5 marzo 1982 e n. 68 del 15 marzo 1991.

Opzione per la pensione sociale sostitutiva

Per gli invalidi civili parziali che intendano ottenere la pensione sociale in sostituzione dell’assegno assistenziale, la circolare stabilisce che la liquidazione è possibile dal 1 gennaio 1991 purché l’interessato abbia formalmente dichiarato la volontà di rinunciare al trattamento incompatibile.

La revoca del trattamento non più dovuto:

  • può essere disposta con decorrenza coincidente con quella della pensione sociale, in ragione dell’interesse del pensionato a percepire tempestivamente la prestazione più favorevole;
  • può essere differita se l’interessato lo richiede espressamente;
  • non può comunque avere effetto in data anteriore al 1 gennaio 1991.

La rinuncia è considerata irrevocabile.

Titolare di trattamento pensionistico gestito dall’Istituto

Se l’invalido parziale è titolare di una pensione a carico di una delle forme assicurative gestite dall’Istituto, è sufficiente acquisire una dichiarazione dalla quale risulti che l’opzione è diretta a percepire la pensione sociale. In tale ipotesi:

  • la rinuncia all’altro trattamento è irrevocabile;
  • i contributi sulla base dei quali è stata liquidata la prestazione restano acquisiti alla gestione di provenienza;
  • la pensione revocata deve essere eliminata con procedura VT, indicando il codice di eliminazione 3, cause varie;
  • le somme eventualmente già pagate sul trattamento da revocare devono essere recuperate in occasione del primo pagamento della pensione sociale.

Titolare di trattamento pensionistico erogato da altro ente

Se il trattamento incompatibile è erogato da un ente diverso dall’Istituto, prima della liquidazione della pensione sociale occorre acquisire una dichiarazione dell’ente erogatore che attesti la presentazione dell’atto di rinuncia da parte dell’interessato.

La circolare impone inoltre di concordare con l’ente i tempi di cessazione della prestazione incompatibile, in modo da evitare interruzioni nella percezione del trattamento spettante. L’ente deve essere informato delle somme corrisposte all’interessato nel periodo compreso tra la decorrenza della pensione sociale e la revoca del trattamento incompatibile.

Le somme da recuperare devono essere trattenute sugli arretrati dovuti per la pensione sociale e rimborsate all’ente secondo le modalità concordate tra le amministrazioni.

Opzione per il trattamento assistenziale a carico del Ministero dell’Interno

La circolare affronta anche il caso del titolare di assegno di invalidità non integrato in funzione del reddito del coniuge che intenda rinunciare a tale trattamento per optare per la prestazione assistenziale a carico del Ministero dell’Interno.

In questo caso, prima della revoca dell’assegno, le sedi devono acquisire una dichiarazione sottoscritta dall’interessato dalla quale risulti la volontà di rinunciare all’assegno. Anche tale rinuncia è irrevocabile.

La revoca dell’assegno va effettuata con procedura VT, codice di eliminazione 3, cause varie. Inoltre:

  • la competente struttura periferica dell’Amministrazione dell’Interno deve essere informata della data di cessazione dell’assegno, così da evitare soluzioni di continuità nei pagamenti;
  • devono essere comunicate le somme erogate dalla decorrenza della prestazione assistenziale fino alla data della revoca, affinché l’Amministrazione provveda al rimborso all’Istituto secondo modalità concordate.

La circolare precisa, tuttavia, che il soggetto optante potrà successivamente ottenere un nuovo assegno di invalidità, purché alla data della nuova domanda sussistano i requisiti previsti. In caso di accoglimento, il pagamento sarà subordinato all’acquisizione di una dichiarazione dell’Amministrazione dell’Interno attestante la rinuncia al trattamento incompatibile e allo svolgimento degli adempimenti già previsti per i casi di rapporti con altro ente.

Riesame delle posizioni pregresse

In chiusura, la circolare dispone che, sulla base dei criteri indicati, debbano essere riesaminate d’ufficio o su domanda degli interessati le situazioni degli invalidi civili parziali che avevano titolo alla pensione sociale sostitutiva con decorrenza dal 1 gennaio 1991 ma non l’avevano ottenuta perché, all’epoca, non era ancora possibile effettuare l’opzione.

Il riesame riguarda dunque le posizioni rimaste sospese o non definite per l’impossibilità normativa di esercitare tempestivamente la scelta tra prestazioni incompatibili.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama il decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e la circolare ministeriale n. 3 del 9 febbraio 1993. L’obiettivo è regolamentare la facoltà di opzione prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 407/1990 per gli invalidi civili parziali che intendano optare per il trattamento più favorevole.

Pensione sociale sostitutiva e incompatibilità

Si ricorda che, in base all’articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge n. 54/1982, l’assegno mensile ex articolo 13 della legge n. 118/1971 e la pensione sociale sostitutiva sono incompatibili con le pensioni dirette di invalidità a carico delle forme previdenziali indicate dalla norma. La titolarità di tali pensioni precludeva il diritto alla pensione sociale sostitutiva, indipendentemente dall’importo percepito, ma la legge n. 407/1990 ha eliminato tale rigidità consentendo l’opzione dal 1 gennaio 1991.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’esercizio della facoltà è ora possibile a seguito del decreto ministeriale n. 553. Le istruzioni precedenti contenute nelle circolari n. 740 AGO del 5 marzo 1982 e n. 68 del 15 marzo 1991 devono considerarsi modificate: con effetto dal 1 gennaio 1991 si può liquidare la pensione sociale in sostituzione dell’assegno assistenziale anche a favore di invalidi civili parziali titolari di altri trattamenti incompatibili, purché sia stata formalmente manifestata la volontà di rinunciare al trattamento non cumulabile.

Decorrenza della revoca e recupero somme

La revoca del trattamento incompatibile può essere disposta con decorrenza coincidente con quella della pensione sociale, salvo diversa richiesta dell’interessato. In ogni caso la revoca non può avere effetto prima del 1 gennaio 1991. Le somme eventualmente pagate sul trattamento revocato devono essere recuperate e, nei rapporti con altro ente, trattenute sugli arretrati spettanti e rimborsate secondo accordi tra amministrazioni.

Titolarità di trattamento gestito dall’Istituto

Se il trattamento pensionistico incompatibile è a carico di una forma assicurativa gestita dall’Istituto, è sufficiente acquisire una dichiarazione che indichi che l’opzione è diretta a percepire la pensione sociale. La rinuncia è irrevocabile, i contributi restano acquisiti alla gestione di provenienza e la pensione revocata va eliminata con procedura VT, codice di eliminazione 3 (cause varie). Le somme eventualmente già corrisposte vanno recuperate al primo pagamento della pensione sociale.

Titolarità di trattamento erogato da altro ente

Se il trattamento incompatibile è erogato da un ente diverso dall’Istituto, prima della liquidazione della pensione sociale deve essere acquisita una dichiarazione dell’ente che attesti la presentazione dell’atto di rinuncia. Occorre concordare con l’ente i tempi di cessazione per evitare interruzioni nei pagamenti e comunicare le somme percepite nel periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione sociale e la revoca, da recuperare sugli arretrati e da rimborsare all’ente secondo le modalità concordate.

Opzione per il trattamento assistenziale

In caso di assegno di invalidità non integrato in funzione del reddito del coniuge, l’interessato può rinunciare al trattamento per optare per la prestazione assistenziale a carico del Ministero dell’Interno. Prima della revoca, le sedi devono acquisire una dichiarazione di rinuncia; l’assegno va eliminato con procedura VT, codice 3. Va comunicata alla struttura periferica del Ministero dell’Interno la data di cessazione per evitare discontinuità nei pagamenti e vanno trasmesse le somme erogate nel periodo di sovrapposizione per il rimborso all’Istituto.

Riesame delle posizioni pregresse

La circolare dispone il riesame d’ufficio, o su domanda degli interessati, delle situazioni degli invalidi civili parziali che avevano diritto alla pensione sociale sostitutiva con decorrenza dal 1 gennaio 1991 ma non l’hanno ottenuta perché all’epoca non era possibile esercitare l’opzione.

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