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Circolare

Circolare numero 163 del 14-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione del decreto legge n. 199/1993 per i lavoratori delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali colpiti dalla crisi derivante dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel mercato interno comunitario. Viene precisato che tali lavoratori, se in servizio al 1° gennaio 1992 e licenziati entro il 1993 per le cause indicate, possono ottenere la pensione di anzianità in deroga al blocco previsto dalla legge n. 438/1992, a condizione che sussistano i requisiti contributivi e assicurativi e che la domanda sia corredata da apposita dichiarazione del datore di lavoro. Le pensioni devono essere liquidate solo in via provvisoria, con avviso che il diritto definitivo dipende dalla conversione in legge del decreto. Viene inoltre esclusa l’applicazione di tali benefici ai dipendenti delle imprese soggette alla disciplina della cassa integrazione straordinaria e mobilità di cui alla legge n. 223/1991, per i quali resta fermo il blocco delle pensioni di anzianità e le relative deroghe ordinarie.

Interventi a favore dei dipendenti del settore spedizioni internazionali, magazzini generali e spedizionieri doganali; chiarimenti sulla deroga al blocco delle pensioni di anzianità

Interventi a favore dei dipendenti del settore spedizioni internazionali, magazzini generali e spedizionieri doganali

La circolare esamina il decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, che interviene per fronteggiare la crisi occupazionale nel settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali, crisi determinata dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel mercato interno comunitario. Il documento chiarisce in particolare l’ambito dei benefici pensionistici previsti dal decreto, la documentazione necessaria e i limiti di applicazione delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità.

Ambito di applicazione soggettivo

Il decreto riguarda i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali e gli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612. La circolare precisa che, ai fini applicativi, sono comprese le imprese tenute al versamento del contributo speciale con effetto dal 1° gennaio 1993, identificate dal codice "2X".

Requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità in deroga

L’articolo 2, comma 2, del decreto stabilisce che nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dei soggetti indicati al comma 1 non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

La circolare specifica che possono beneficiare della deroga i lavoratori:

  • già in servizio alla data del 1° gennaio 1992;
  • dipendenti delle imprese del settore;
  • licenziati entro il 1993 in conseguenza della riduzione o cessazione dell’attività dovuta all’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel mercato interno comunitario.

Resta inoltre necessario che gli interessati possano far valere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità.

Documentazione da allegare alla domanda

Per istruire e definire le domande di pensione di anzianità presentate dai lavoratori interessati, deve essere prodotta una specifica dichiarazione del datore di lavoro. Tale dichiarazione deve attestare:

  • che il lavoratore era in servizio presso l’azienda al 1° gennaio 1992;
  • che il lavoratore è stato licenziato in conseguenza della riduzione o cessazione dell’attività causata dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali.

Liquidazione provvisoria delle pensioni e condizioni di definitività

Le pensioni di anzianità riconosciute ai sensi del decreto n. 199 devono essere liquidate in via provvisoria. Nel provvedimento di accoglimento deve essere espressamente indicato agli interessati che:

  • il riconoscimento del diritto a pensione è provvisorio;
  • l’attribuzione definitiva è subordinata alla conversione in legge del decreto;
  • la mancata conversione del decreto comporterà il recupero delle somme già corrisposte.

Esclusione dei lavoratori delle imprese soggette alla legge n. 223/1991

La circolare richiama infine la prima parte del comma 4 dell’articolo 2 del decreto, secondo cui le disposizioni dell’articolo 2 e quelle dell’articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ne consegue che, per tali lavoratori, non opera la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità prevista dal decreto n. 199. Per essi continuano quindi ad applicarsi le disposizioni generali sul blocco dei pensionamenti di anzianità e le relative deroghe contenute nell’articolo 1 della legge n. 438/1992.

Punti principali

Ambito soggettivo del decreto n. 199/1993

Il decreto riguarda i dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e gli spedizionieri doganali, con riferimento alla crisi occupazionale determinata dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel mercato interno comunitario. Sono interessate le imprese tenute al versamento del contributo speciale dal 1° gennaio 1993, individuate dal codice "2X".

Deroga al blocco delle pensioni di anzianità

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nell’ambito del decreto, l’articolo 2, comma 2, esclude l’applicazione della sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992. La deroga opera solo se i lavoratori hanno i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di anzianità.

Requisiti dei lavoratori beneficiari

Possono accedere al beneficio i lavoratori già in servizio al 1° gennaio 1992, dipendenti delle imprese del settore, e licenziati entro il 1993 in conseguenza della riduzione o cessazione dell’attività dovuta all’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali. La circolare richiama espressamente la necessità che il licenziamento sia riconducibile a tali eventi.

Documentazione richiesta per la domanda

Per definire le domande di pensione di anzianità deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risulti sia l’anzianità di servizio al 1° gennaio 1992 sia il licenziamento per le cause connesse alla crisi del settore derivante dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali.

Liquidazione provvisoria e rischio di recupero

Le pensioni di anzianità riconosciute ai sensi del decreto devono essere liquidate in via provvisoria. Nel provvedimento di accoglimento va precisato che il riconoscimento è provvisorio, che la conferma definitiva dipende dalla conversione in legge del decreto e che, in caso di mancata conversione, gli importi già corrisposti dovranno essere recuperati.

Esclusione per imprese in CIGS e mobilità

Le disposizioni del decreto, comprese quelle dell’articolo 2, non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991. Per questi lavoratori continua ad applicarsi il regime generale di blocco delle pensioni di anzianità e delle relative deroghe previsto dall’articolo 1 della legge n. 438/1992.

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