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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notifiche a mezzo PEC - Notifica inesistente - Art. 60 d.P.R. 600/73 - Procedura di notifica ai non residenti - Soggetto iscritto all'AIRE - Indirizzo nella dichiarazione dei redditi dei non residenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali per nullità/inesistenza delle notifiche: (1) notifica dell'intimazione via PEC all'indirizzo risultante dall'Albo professionale, pur essendo il contribuente non più obbligato a possedere PEC; (2) notifiche delle cartelle mediante deposito presso il Comune di Rivalta, nonostante il ricorrente si fosse trasferito in Francia ed fosse iscritto all'AIRE dal 22/9/2014. Contestata anche la decadenza dell'Amministrazione per mancato rispetto dei termini di notifica.

La decisione

La CTP ha accolto il ricorso in primo grado. La Commissione d'appello ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado: la notifica dell'intimazione via PEC è stata ritenuta inesistente perché il contribuente non era più obbligato ad avere una PEC né aveva autorizzato l'uso di quella casella; le notifiche delle cartelle sono state ritenute difettose perché il contribuente era residente all'estero e iscritto all'AIRE, perciò l'Ufficio avrebbe dovuto seguire la specifica procedura prevista per i non residenti. Conseguenza: le notifiche (intimazione e cartelle) sono giuridicamente inesistenti, i termini di decadenza non sono quindi decorribili; appello respinto e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di questo grado di giudizio (euro 3.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Art. 60 D.P.R. 29/9/1973 n. 600

    La norma disciplina la procedura di notifica alle persone non residenti; il giudice ha ritenuto che per i soggetti iscritti all'AIRE si debba seguire la procedura speciale prevista e che l'indirizzo dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi non vale come elezione di domicilio.

  • Ultimo comma art. 60 D.P.R. 600/1973

    Il ricorso alla notifica via PEC previsto dall'ultimo comma non può essere applicato a soggetti che non hanno obbligo di possedere una PEC né l'hanno espressamente autorizzata; pertanto la notifica via PEC è inesistente se manca obbligo o consenso.

  • Art. 26 D.P.R. 602/1973

    L'Amministrazione aveva invocato la possibilità di notificare atti della riscossione, ma il giudice ha ritenuto che l'uso della PEC per soggetti non obbligati non soddisfa i requisiti di validità della notifica.

  • Art. 25 D.P.R. 602/1973

    Norma richiamata dall'Ufficio in relazione ai termini di notifica; il giudice ha stabilito che, trovandosi le notifiche inesistenti, non possono essere fatti decorrere i termini previsti e quindi non è possibile pronunciarsi sulla legittimità delle cartelle.

  • Art. 4 D.P.R. 68/2005

    Richiamato dall'attore per contestare la procedura di notifica; norma relativa a notifiche telematiche a professionisti, confermando che senza i presupposti normativi e l'obbligo il ricorso alla PEC è illegittimo.

  • Art. 14 D.L. 159/2015

    Richiamato a sostegno della tesi del contribuente circa l'illegittimità della notifica via PEC se non ricorrono condizioni di legge; il giudice ne ha condiviso la rilevanza sul piano interpretativo.

  • Art. 7‑quater D.L. 193/2016 (conv. L. 255/2016)

    L'Ufficio ha sostenuto che questa disposizione avrebbe ridefinito le modalità di notifica via PEC. Il giudice ha ritenuto che la norma non può derogare al principio secondo cui la PEC non vale per chi non è obbligato né ha espresso consenso, specie con riferimento a non residenti AIRE.

  • Artt. 49 e 50 D.P.R. 602/1973

    Norme relative a modalità e termini di riscossione invocate dall'Ufficio; il giudice non ha ritenuto che potessero sanare la carenza di notifica valida verso il contribuente non residente.

  • Art. 140 c.p.c.

    Richiamato dall'Ufficio a supporto della validità del deposito dell'atto nella casa comunale; il giudice ha ritenuto che per i non residenti AIRE la procedura speciale prevale e il deposito non è idoneo.

  • D.Lgs. 546/1992 artt. 19 e 21

    Norme sul procedimento e sulla inammissibilità per tardività; l'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ma il giudice ha rigettato l'eccezione perché la notifica iniziale è risultata inesistente.

  • Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 8619 del 15/4/2011

    Giurisprudenza richiamata che conferma l'obbligo per l'Ufficio di seguire una procedura particolare per le notifiche a persone iscritte all'AIRE; parametro interpretativo confermato dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La notifica via PEC è valida solo se il destinatario è obbligato ad averla per legge o ha espresso consenso/elezione; l'esistenza di una casella PEC attivata in passato non basta se l'obbligo è cessato.
  • Per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE si applica una procedura speciale di notifica: strumenti ordinari come il deposito presso l'ultima casa comunale o l'indirizzo riportato nelle dichiarazioni non sono automaticamente idonei.
  • L'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi del non residente non costituisce automaticamente elezione di domicilio valido per le notifiche.
  • Se una notifica è dichiarata inesistente, i termini di decadenza e impugnazione non decorrono, impedendo all'Amministrazione di dichiarare automatiche decadenze o definitività degli atti.
  • L'Amministrazione deve verificare lo status di residenza/AIRE del destinatario prima di procedere alla notifica e scegliere la modalità conforme alla legge e alla giurisprudenza; l'uso non selettivo della PEC può rendere invalide le notifiche.
  • In caso di dubbi sulla correttezza della notifica, il contribuente deve dimostrare l'iscrizione all'AIRE e la mancata obbligatorietà della PEC per ottenere l'annullamento degli atti notificati irregolarmente.

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