Sentenza del 07/09/2022 n. 3412 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla base imponibile per il calcolo della sanzione per tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale quando il contribuente ha esercitato l'opzione di versare l'imposta annualmente ai sensi dell'art.17 comma 3 del DPR n.131/1986. L'Amministrazione sostiene che la sanzione debba essere calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto (richiamando artt.43 e 69 DPR 131/1986), mentre il contribuente (e la Commissione di primo grado) sostenevano che la sanzione debba essere parametrata sull'ammontare del canone relativo alla singola annualità tardivamente assolta, ossia sulla frazione annuale oggetto di ravvedimento operoso.
La decisione
La Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che, alla luce della ratio dell'art.17 comma 3 (opzione per il pagamento annuale per i contratti pluriennali), l'art.69 DPR 131/1986 debba essere interpretato nel senso che il parametro sanzionatorio è l'imposta dovuta al momento della violazione: quindi la frazione annuale in relazione all'anno per cui il versamento è stato tardivo. La decisione è confortata da precedenti sentenze della stessa CTR. L'Ufficio è stato condannato a rifondere le spese in favore del resistente, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
DPR n.131 del 1986, art.17 comma 3
Riconosce al contribuente l'opzione di assolvere l'imposta annualmente per i contratti di locazione pluriennali; tale opzione determina che, in caso di tardivo versamento relativo a una singola annualità, la base imponibile della sanzione va individuata nella frazione annuale dell'imposta dovuta al momento della violazione.
Individua il parametro per la commisurazione della sanzione nell'imposta dovuta: la CTR interpreta tale richiamo come riferito all'imposta dovuta al momento della violazione (ossia alla frazione annuale quando è stata esercitata l'opzione di cui all'art.17 comma 3).
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere il calcolo della sanzione sul totale del corrispettivo pattuito; la CTR invece ritiene prevalente l'interpretazione funzionale dell'opzione annuale prevista dall'art.17 comma 3.
Massime di principio
- Se il contribuente ha esercitato l'opzione prevista dall'art.17 comma 3 DPR 131/1986 e ha versato l'imposta annualmente, la base per la sanzione amministrativa per tardiva registrazione va calcolata sull'imposta relativa all'annualità oggetto di ritardo, non sull'intero ammontare contrattuale pluriennale.
- La ratio dell'opzione annuale (evitare complessità in caso di risoluzione anticipata) giustifica un'applicazione della sanzione limitata alla frazione di imposta effettivamente dovuta al momento della violazione.
- Se invece non è stata esercitata l'opzione annuale e l'imposta è dovuta in unica soluzione parametrata al totale dei canoni, la sanzione può essere commisurata sull'intero importo contrattuale.
- In sede di ravvedimento operoso il contribuente che ha pagato la sola frazione annuale può limitare la responsabilità sanzionatoria a quella frazione: è quindi importante documentare e attestare l'esercizio dell'opzione annuale.
- Per analoghe contestazioni conviene verificare sempre quale modalità di versamento sia stata effettivamente adottata e produrre documentazione (f24, ricevute) che dimostri il pagamento annuale, poiché la scelta incide direttamente sulla misura della sanzione.
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