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Sentenza

Sentenza del 07/09/2022 n. 26348 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica della rendita catastale proposto dall'Agenzia delle Entrate. V. M. srl aveva presentato Docfa chiedendo una nuova rendita computando il valore del terreno, del basamento in cemento armato e della cabina elettrica ma escludendo la struttura dell'aerogeneratore (torre/traliccio, navicella e rotore) in forza della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, che esclude dalla stima catastale macchinari e impianti funzionali al processo produttivo. L'Agenzia rettificò la rendita includendo suolo, basamento, cabina e la sola torre. La CTP di Potenza esclusa la torre, la CTR Basilicata invece accoglieva l'appello dell'Agenzia includendo la torre nella rendita ritenendola costruzione. V. M. srl ricorreva in Cassazione deducendo, principalmente, che la torre dovesse essere considerata macchinario/impianto escluso dalla stima ai sensi della L. n. 208/2015; altri motivi contestavano carenza o omissione di motivazione della sentenza di merito su voci di costo e valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione L. n. 208/2015, art. 1, comma 21) ritenendo che la CTR non abbia svolto il necessario accertamento sul fatto decisivo: cioè se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di generazione di energia e, quindi, sia esclusa dalla stima catastale. Gli altri motivi di doglianza sulla motivazione e su omissioni sono stati respinti come infondati o inammissibili. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al primo motivo e il giudizio è stato rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione, con istruzioni a riesaminare la questione fattuale e a ricalcolare la rendita applicando i principi di legge indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte sottolinea che l'esclusione riguarda le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro fissità al suolo: la qualificazione dipende dal rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo e non solo dalla consistenza fisica.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4

    Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

    Definizione storica delle costruzioni urbane usata per delimitare cosa possa rientrare nella nozione di 'costruzione' ai fini catastali.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale...

    Ai fini catastali rileva l'autonomia funzionale e reddituale dell'unità; elementi ancorati al suolo che conferiscono autonomia possono essere considerati unità immobiliari.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)

    Include, nel computo della rendita catastale, le 'costruzioni stabili' connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

    Ha storicamente ampliato la possibilità di includere componenti connesse alla costruzione nella rendita; successivamente integrata/modificata dalla L. n. 208/2015.

  • Circolari e note dell'Agenzia (Circolare Agenzia del territorio n. 6/2012; Circ. Agenzia Entrate n. 2/E del 10/02/2016; n. 27/E del 13/06/2016; nota prot. n. 60244 del 27/04/2016 della Direzione Centrale Catasto)

    Le circolari hanno fornito criteri di interpretazione e indicazioni operative per la stima diretta, includendo o escludendo specifiche componenti (es.: indicazioni su torri, navicelle, rotori, impianti).

    La giurisprudenza ha richiamato queste note come orientamento amministrativo ma ne ha affermato la non assoluta predeterminazione: occorre valutazione caso per caso della natura funzionale o edilizia delle componenti.

Massime di principio

  • La qualificazione della torre di un aerogeneratore come 'costruzione' o come 'macchinario/impianto' escluso dalla stima catastale dipende da un accertamento fattuale in concreto sull'integrazione funzionale della torre nel processo produttivo: si valuta la strumentalità rispetto alla produzione di energia e l'autonomia funzionale/utile al di fuori del processo.
  • L'esclusione prevista dall'art. 1, comma 21 della L. n. 208/2015 si applica indipendentemente dal fatto che l'elemento sia stabilmente infisso al suolo: non è decisiva la sola fissità fisica ma la sua funzione nel ciclo produttivo.
  • Le indicazioni amministrative (circolari e note del Catasto/Agenzia) sono rilevanti ma non esonerano il giudice dal compiere il necessario accertamento probatorio e motivare specificamente la valutazione sulla natura dell'elemento impiantistico o edilizio.
  • In contenziosi simili il contribuente dovrebbe produrre documentazione tecnica probatoria (progetti, dati costruttivi, descrizione funzionale, elementi che dimostrino autonomia reddituale o la sua mancanza) per dimostrare che la torre è o non è parte integrante del processo produttivo.
  • Il giudice del merito deve esaminare se la componente conferisca un'utilità apprezzabile da una generalità di utilizzatori (quindi rilevante per la rendita) oppure sia strumentale e specifica al processo produttivo e, pertanto, esclusa dalla stima.

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