Sentenza del 07/09/2022 n. 3430 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul classamento catastale di un fabbricato ubicato nel comune di Mxxxx: l'Ufficio ha attribuito la categoria D/7 mentre il contribuente aveva dichiarato C/3; conseguente rideterminazione della rendita catastale per l'anno 2019. Il contribuente ha dedotto carenza di motivazione dell'avviso, mancato sopralluogo, errato classamento in quanto l'immobile non sarebbe a vocazione industriale, e contestato la stima effettuata con riferimento al biennio 1988-1989 nonostante l'immobile fosse costruito nel 1982.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto l'avviso di accertamento sufficientemente motivato in quanto richiamava la relazione di stima sintetica allegata contenente i criteri e i dati quantitativi; ha escluso che l'assenza del sopralluogo renda illegittima la stima diretta prevista per gli opifici; ha ritenuto sussistenti gli elementi di fatto a sostegno del classamento in D/7 (superficie produttiva circa 399 mq, uffici e servizi, tettoia, cabina elettrica, piazzali di manovra, precedente accatastamento in D/7). Ha inoltre affermato che il termine di 12 mesi previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 701/1994 per rettificare una dichiarazione Docfa ha natura ordinatoria e non impedisce all'Amministrazione di aggiornare la rendita anche successivamente. Spese compensate.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10
Per le unità immobiliari costituite da opifici e fabbricati per specifiche esigenze industriali la rendita è determinata con stima diretta; la stima diretta non richiede necessariamente il sopralluogo e può fondarsi su dati documentali.
DM 18 dicembre 1994, n. 701, art. 1 comma 3
Il termine di 12 mesi previsto per la rettifica della dichiarazione Docfa ha natura ordinatoria e non perentoria: l'Amministrazione può comunque procedere all'aggiornamento della rendita anche oltre tale termine.
D.P.R. n. 1142/1966, art. 56
Se l'Amministrazione non determina la rendita, le dichiarazioni presentate dal contribuente costituiscono 'rendita proposta' fino alla determinazione definitiva da parte dell'Ufficio.
Giurisprudenza citata (es. Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 5787/88; Cass. Civ. 8529/2019; Cass. Civ. 6633/2019; Cass. Civ. Sez. Trib., 12743/2018)
Principi richiamati: sufficienza di una motivazione che enunci il criterio astratto adottato e facoltà per l'Ufficio di provare in giudizio gli elementi di fatto; conferma che il sopralluogo non è presupposto obbligatorio della stima diretta.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato se indica il criterio utilizzato e rimanda a una relazione di stima contenente gli elementi quantitativi e valorizzativi; non è necessario che la motivazione riporti ogni singolo elemento nel testo dell'atto purché sia richiamata la documentazione di dettaglio.
- Per i fabbricati costruiti o adattati per esigenze industriali la rendita può essere determinata mediante stima diretta e il sopralluogo non è un requisito di legittimità: l'Ufficio può basarsi su elementi documentali per la valutazione.
- La qualificazione catastale si valuta sulle caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile (superficie produttiva, altezza, servizi, impianti fissi, aree di manovra ecc.) e sulla idoneità dell'immobile a usi diversi senza radicali trasformazioni.
- Il termine di 12 mesi previsto dal DM 701/1994 per rettificare una dichiarazione Docfa è di natura ordinatoria: l'assenza di tempestiva rettifica da parte dell'Ufficio non preclude interventi successivi di aggiornamento della rendita.
- Le dichiarazioni Docfa del contribuente fanno fede come rendita proposta fino a che l'Ufficio non determina la rendita definitiva; tuttavia ciò non impedisce future rettifiche se emergono elementi che giustificano diverso classamento o rendita.
- Se il contribuente non si costituisce nel giudizio di appello o non contesta in modo concreto gli elementi fattuali forniti dall'Ufficio, le probabilità di soccombenza aumentano; i tribunali possono compensare le spese quando il merito è valutato nella dimensione discrezionale della stima.
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