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Sentenza

Sentenza del 07/09/2022 n. 3430 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sul classamento catastale di un fabbricato ubicato nel comune di Mxxxx: l'Ufficio ha attribuito la categoria D/7 mentre il contribuente aveva dichiarato C/3; conseguente rideterminazione della rendita catastale per l'anno 2019. Il contribuente ha dedotto carenza di motivazione dell'avviso, mancato sopralluogo, errato classamento in quanto l'immobile non sarebbe a vocazione industriale, e contestato la stima effettuata con riferimento al biennio 1988-1989 nonostante l'immobile fosse costruito nel 1982.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto l'avviso di accertamento sufficientemente motivato in quanto richiamava la relazione di stima sintetica allegata contenente i criteri e i dati quantitativi; ha escluso che l'assenza del sopralluogo renda illegittima la stima diretta prevista per gli opifici; ha ritenuto sussistenti gli elementi di fatto a sostegno del classamento in D/7 (superficie produttiva circa 399 mq, uffici e servizi, tettoia, cabina elettrica, piazzali di manovra, precedente accatastamento in D/7). Ha inoltre affermato che il termine di 12 mesi previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 701/1994 per rettificare una dichiarazione Docfa ha natura ordinatoria e non impedisce all'Amministrazione di aggiornare la rendita anche successivamente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    Per le unità immobiliari costituite da opifici e fabbricati per specifiche esigenze industriali la rendita è determinata con stima diretta; la stima diretta non richiede necessariamente il sopralluogo e può fondarsi su dati documentali.

  • DM 18 dicembre 1994, n. 701, art. 1 comma 3

    Il termine di 12 mesi previsto per la rettifica della dichiarazione Docfa ha natura ordinatoria e non perentoria: l'Amministrazione può comunque procedere all'aggiornamento della rendita anche oltre tale termine.

  • D.P.R. n. 1142/1966, art. 56

    Se l'Amministrazione non determina la rendita, le dichiarazioni presentate dal contribuente costituiscono 'rendita proposta' fino alla determinazione definitiva da parte dell'Ufficio.

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 5787/88; Cass. Civ. 8529/2019; Cass. Civ. 6633/2019; Cass. Civ. Sez. Trib., 12743/2018)

    Principi richiamati: sufficienza di una motivazione che enunci il criterio astratto adottato e facoltà per l'Ufficio di provare in giudizio gli elementi di fatto; conferma che il sopralluogo non è presupposto obbligatorio della stima diretta.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato se indica il criterio utilizzato e rimanda a una relazione di stima contenente gli elementi quantitativi e valorizzativi; non è necessario che la motivazione riporti ogni singolo elemento nel testo dell'atto purché sia richiamata la documentazione di dettaglio.
  • Per i fabbricati costruiti o adattati per esigenze industriali la rendita può essere determinata mediante stima diretta e il sopralluogo non è un requisito di legittimità: l'Ufficio può basarsi su elementi documentali per la valutazione.
  • La qualificazione catastale si valuta sulle caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile (superficie produttiva, altezza, servizi, impianti fissi, aree di manovra ecc.) e sulla idoneità dell'immobile a usi diversi senza radicali trasformazioni.
  • Il termine di 12 mesi previsto dal DM 701/1994 per rettificare una dichiarazione Docfa è di natura ordinatoria: l'assenza di tempestiva rettifica da parte dell'Ufficio non preclude interventi successivi di aggiornamento della rendita.
  • Le dichiarazioni Docfa del contribuente fanno fede come rendita proposta fino a che l'Ufficio non determina la rendita definitiva; tuttavia ciò non impedisce future rettifiche se emergono elementi che giustificano diverso classamento o rendita.
  • Se il contribuente non si costituisce nel giudizio di appello o non contesta in modo concreto gli elementi fattuali forniti dall'Ufficio, le probabilità di soccombenza aumentano; i tribunali possono compensare le spese quando il merito è valutato nella dimensione discrezionale della stima.

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