Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 28733 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione in Cassazione di sentenze della CTR relative a un avviso di accertamento (omessa presentazione delle dichiarazioni Irpeg, Irap e Iva per il 2003) indirizzato alla società M. 87 S.R.L. e contestualmente al sig. B. nella qualità di autore delle violazioni. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che risultava accertato con giudicato (sentenza CTR n. 86/02/12) che egli aveva cessato dalla carica di amministratore e legale rappresentante il 25/02/2004, antecedente alla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni 2003; perciò non poteva essergli addebitata la responsabilità personale per le omissioni della società. Inoltre si discuteva se fosse proponibile ricorso per revocazione o ricorso per cassazione rispetto alla sentenza d'appello che aveva ritenuto la sua responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso n. 4342/2015 (contro la CTR n. 114/13/13) e, quanto al ricorso n. 5074/2014, ha rigettato il motivo relativo al mancato riconoscimento del giudicato esterno per carenza di prova dell'effettivo passaggio in giudicato prodotto nel giudizio d'appello. Tuttavia ha accolto l'ottavo motivo del ricorso n. 5074/2014, ritenendo che l'accertamento della responsabilità personale del sig. B. per le violazioni tributarie della società fosse privo di adeguata base fattuale: alla luce del D.L. n. 269/2003 art. 7, comma 1, le sanzioni tributarie sono in linea di principio a carico della persona giuridica e l'estensione al privato richiede prove di elementi che giustifichino l'elisione della personalità giuridica (società fittizia, artificiosa o prestanome) o che il soggetto abbia agito nell'interesse proprio o di terzi. Non sussistendo tali elementi nell'avviso e nella motivazione impugnata, la Corte ha cassato la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario di B.V., dichiarando non dovute le pretese erariali avanzate nei suoi confronti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1

    Le sanzioni amministrative tributarie inerenti il rapporto proprio di società o enti con personalità giuridica sono in via di regola esclusivamente a carico della persona giuridica; l'attribuzione di responsabilità personale al singolo (amministratore di fatto o di diritto) è possibile solo quando la società sia meramente fittizia o artificiosamente costituita (prestanome/cartiera) o quando emergano elementi che dimostrino che l'individuo ha agito per interesse proprio o di terzi, svuotando la ratio dell'art. 7.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 2

    Norma richiamata in tema di revocazione per errore di fatto; la Corte ha analizzato la compatibilità dell'uso del rimedio revocatorio quando in appello si formi giudicato esterno e tale circostanza sia stata o meno dedotta nel corso del giudizio di secondo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4 (revocazione)

    Dispositivo processuale relativo alla revocazione per errore di fatto; la Corte richiama la giurisprudenza che disciplina quando il giudicato esterno formatosi durante il giudizio di secondo grado renda proponibile il ricorso per revocazione o imponga invece il ricorso per cassazione.

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato in tema di efficacia del giudicato esterno rispetto al giudicato interno e alle conseguenze dell'eventuale contrasto tra sentenze; la Corte ribadisce distinzione tra giudicato esterno e interno e le relative vie di impugnazione.

  • Codice di procedura civile, art. 324

    Norma processuale citata in relazione all'efficacia probatoria e alla necessità di provare il passaggio in giudicato con attestazione di cancelleria quando si deduce giudicato esterno.

  • Codice civile, artt. 2476 e 2489 (società)

    Richiamati tra le norme evocate dal ricorrente in tema di responsabilità degli amministratori e di atti societari; la Corte considera il quadro normativo ma decide in base alla specifica regola normativa e giurisprudenziale sull'attribuzione delle sanzioni (art. 7 D.L. 269/2003) e sulle eccezioni per società fittizie.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sulla prova in generale: utilizzata per richiamare l'onere probatorio a carico di chi afferma il passaggio in giudicato o la fittizietà della società.

  • D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472, art. 9 e art. 11

    Normativa previgente sulle sanzioni tributarie e responsabilità personale; la Corte richiama il principio che le disposizioni successive (D.L. 269/2003) prevalgono salvo compatibilità, per cui non si può applicare l'antico regime di responsabilità condivisa se incompatibile con la nuova disposizione.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Norma di riferimento in materia tributaria richiamata tra le norme oggetto di censura; la Corte ha però deciso sulla base del quadro normativo speciale delle sanzioni a carico degli enti.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3

    Ulteriore norma tributaria citata tra le norme processuali/sostanziali rilevanti, ma l'esito decisorio è basato sull'applicazione dell'art. 7 del D.L. 269/2003 e sulla mancata prova di fittizietà o agire nell'interesse proprio.

Massime di principio

  • Quando nel processo tributario si deduce l'esistenza di un giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, è decisivo se tale circostanza sia stata eccepita tempestivamente in quel grado: se non è stata eccepita, la sentenza d'appello difforme dal giudicato è impugnabile con ricorso per revocazione; se invece l'eccezione è stata sollevata in appello, il rimedio corretto contro la sentenza d'appello difforme è il ricorso per cassazione.
  • La prova del passaggio in giudicato di una sentenza deve essere resa certa mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria; la mera allegazione generica non è sufficiente per far valere il giudicato esterno.
  • Dopo il D.L. n. 269/2003 (art. 7, comma 1) le sanzioni amministrative tributarie inerenti società con personalità giuridica sono, di regola, imputate alla persona giuridica. L'attribuzione di responsabilità personale al singolo richiede elementi concreti che dimostrino la fittizietà della società (prestanome/cartiera) o che il soggetto abbia agito nell'interesse proprio o di terzi.
  • Non può ritenersi responsabile personalmente un amministratore (o ex amministratore) per omissioni contestate alla società senza che l'avviso di accertamento o la motivazione giudiziale contengano specifiche contestazioni e prove che giustifichino l'applicazione dell'eccezione normativa (fittizietà o condotta nell'interesse proprio).
  • Nel formare la strategia processuale, se si vuol contestare in Cassazione la valutazione di fatto svolta in appello in presenza di un giudicato esterno già formato e dedotto in appello, occorre curare la prova documentale e la tempestiva eccezione nel grado competente; viceversa il rimedio processuale potrebbe essere inammissibile o inefficace.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.