Cassazione Penale, Ordinanza n. 19136/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma: la condanna per il reato contestato e la pena rideterminata in appello non vengono modificate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un imputato condannato in rito abbreviato e poi in appello, con rideterminazione della pena in anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa, ritenuto responsabile, in concorso con altri, di un fatto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso a Roma il 2 ottobre 2024. L'unico motivo di ricorso per cassazione contesta la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, assumendo che non vi fossero i presupposti per valorizzarla ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente infondato perché ripropone una questione già esaminata in appello; la motivazione del giudice di merito aveva evidenziato la pluralità dei precedenti specifici dell'imputato, indice di una qualificata propensione a delinquere, ulteriormente confermata dalla nuova condotta. Le censure difensive sono quindi qualificate come mere contrapposizioni di merito, estranee al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta in materia di stupefacenti di lieve entità.
art. 110 c.p.
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre una questione già affrontata e motivatamente disattesa dal giudice di merito senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi.
- La valutazione sulla sussistenza e sulla rilevanza della recidiva, quando sia sorretta da una motivazione razionale che valorizzi i precedenti specifici dell'imputato e la loro attitudine a dimostrare una propensione a delinquere, non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura del fatto.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla motivazione del giudice di merito una differente valutazione di opportunità o di merito sulla pena o sulle circostanze, salvo vizi logici o giuridici della motivazione stessa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo la disciplina dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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