Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19136/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma: la condanna per il reato contestato e la pena rideterminata in appello non vengono modificate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un imputato condannato in rito abbreviato e poi in appello, con rideterminazione della pena in anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa, ritenuto responsabile, in concorso con altri, di un fatto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso a Roma il 2 ottobre 2024. L'unico motivo di ricorso per cassazione contesta la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, assumendo che non vi fossero i presupposti per valorizzarla ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente infondato perché ripropone una questione già esaminata in appello; la motivazione del giudice di merito aveva evidenziato la pluralità dei precedenti specifici dell'imputato, indice di una qualificata propensione a delinquere, ulteriormente confermata dalla nuova condotta. Le censure difensive sono quindi qualificate come mere contrapposizioni di merito, estranee al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta in materia di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre una questione già affrontata e motivatamente disattesa dal giudice di merito senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi.
  • La valutazione sulla sussistenza e sulla rilevanza della recidiva, quando sia sorretta da una motivazione razionale che valorizzi i precedenti specifici dell'imputato e la loro attitudine a dimostrare una propensione a delinquere, non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura del fatto.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla motivazione del giudice di merito una differente valutazione di opportunità o di merito sulla pena o sulle circostanze, salvo vizi logici o giuridici della motivazione stessa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo la disciplina dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieReati in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.