Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13102/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la condanna per il reato contestato al capo d). I motivi di ricorso in Cassazione erano: 1) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo; 2) errata applicazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione con riferimento al tempo del delitto; 3) vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato il secondo motivo, ritenendolo ammissibile, e ha accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Ha applicato la disciplina della legge 5 dicembre 2005, n.251 e il combinato disposto degli artt. 137, 160 comma 3 e 161 comma 2 cod. pen., arrivando a valutare il termine massimo prescrizionale in sette anni e sei mesi per il delitto contestato. Considerati anche i periodi di sospensione del procedimento, il termine massimo era maturato. La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (la prova dell'innocenza non emerge in modo inequivocabile dagli atti), e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo l'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • Legge 5 dicembre 2005, n.251

    Applicata in via transitoria per determinare il termine di prescrizione applicabile ai fatti commessi nel 2009-2010; ha inciso sul calcolo della durata massima della prescrizione.

  • Codice penale, art.137

    Richiamato nel combinato disposto per il calcolo del termine prescrizionale del delitto contestato.

  • Codice penale, art.160, comma 3

    Parte del combinato disposto utilizzato per stabilire la durata massima della prescrizione del reato.

  • Codice penale, art.161, comma 2

    Contribuisce, insieme agli altri articoli richiamati, a determinare il termine massimo di prescrizione (conclusione: 7 anni e 6 mesi).

  • Codice di procedura penale, art.129, comma 2

    Norma richiamata per chiarire che l'assoluzione per evidente innocenza è possibile solo quando l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; in assenza di tale evidenza, la causa estintiva della prescrizione deve essere applicata.

  • Cass. Sez. U, n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui l'accertamento dell'evidente innocenza ai fini dell'art.129, comma 2, c.p.p. richiede che la fatti e l'innocenza emergano dagli atti senza alcun bisogno di approfondimento.

Massime di principio

  • Se, a seguito di valutazione del decorso dei termini e delle sospensioni, matura il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge vigente al tempo del fatto, il reato va dichiarato estinto per prescrizione in Cassazione; la sentenza può essere annullata senza rinvio.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione è distinta dall'assoluzione per evidente innocenza: quest'ultima è possibile solo quando l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione ictu oculi). In assenza di tale evidenza, si applica la causa estintiva.
  • Nel calcolo della prescrizione per fatti commessi in periodi di transizione normativa, occorre applicare le norme transitorie (es. legge 5/12/2005, n.251) e il combinato disposto degli articoli del codice penale richiamati, tenendo conto delle sospensioni processuali documentate.
  • I motivi di censura relativi alla valutazione del dolo o alle attenuanti generiche, se non incidono sul calcolo della prescrizione o non consentono di mostrare l'innocenza in modo incontrovertibile, non sono idonei a impedire la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione.
  • La Corte di Cassazione, quando accerta la prescrizione, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio; si procede all'estinzione del reato quando il termine prescrizionale è maturato anche considerando le sospensioni illustrate nel provvedimento impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.