Sentenza del 06/05/2016 n. 2730 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Errore sul fatto - Erronea interpretazione normativa - Radicale estraneità all'art. 395 c.p.c. - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di revocazione è stata dichiarata inammissibile, poiché l'errore denunciato era estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c. La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'interpretazione delle norme o per censurare errori di giudizio e valutazioni giuridiche compiute dal giudice.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., contestando la decisione resa nel processo tributario. Tuttavia, la censura riguardava in realtà un'erronea interpretazione o applicazione delle norme giuridiche, e non la falsa percezione di un fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa. L'errore revocatorio è configurabile solo quando il giudice abbia supposto come esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure come inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché tale fatto non costituisse un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa soltanto per un errore percettivo obiettivo e immediatamente rilevabile dagli atti, consistente nell'aver ritenuto esistente un fatto certamente inesistente o inesistente un fatto certamente esistente. Non è invece ammessa per errori di interpretazione normativa, valutazione giuridica o giudizio.
Art. 398 c.p.c.
Disciplina la proposizione della domanda di revocazione e il relativo procedimento, nel cui ambito devono essere rispettati i presupposti specifici previsti dall'art. 395 c.p.c.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non costituisce un ulteriore grado di giudizio.
- È necessario distinguere l'errore percettivo su un fatto, che può consentire la revocazione, dall'errore di diritto o dall'erronea interpretazione normativa, che devono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- L'errore deve risultare direttamente dagli atti o documenti della causa ed essere oggettivamente evidente; non deve richiedere nuove valutazioni, interpretazioni o apprezzamenti discrezionali.
- La revocazione non è ammissibile quando il fatto era controverso e la sentenza lo ha espressamente esaminato e deciso.
- In situazioni analoghe occorre verificare prima se la doglianza riguarda una svista materiale o percettiva del giudice oppure una critica al ragionamento giuridico: solo la prima, nei rigorosi limiti di legge, può fondare la revocazione.
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