Sentenza del 06/05/2016 n. 252 - Comm. Trib. Prov. Pavia
PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO INTRODUTTIVO - NOTIFICA - notifica a mezzo PEC -Irritualità - Inammissibilità ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La notifica effettuata tramite PEC non è stata considerata idonea a instaurare validamente il giudizio, in assenza della disciplina attuativa richiesta. La decisione non riguarda necessariamente la fondatezza della pretesa tributaria, ma esclusivamente la validità formale della notificazione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo del processo tributario tramite posta elettronica certificata (PEC). La notifica è stata ritenuta irrituale perché, al momento della decisione, non erano ancora stati emanati i decreti attuativi necessari a disciplinare in modo operativo e completo l'utilizzo della PEC per le notificazioni nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'utilizzo di strumenti telematici per la notifica degli atti deve essere verificato alla luce della disciplina vigente al momento della notifica, comprese le eventuali norme attuative.
- La mera disponibilità tecnica della PEC non implica automaticamente la validità processuale della notificazione: occorre che l'ordinamento ne abbia espressamente disciplinato modalità, requisiti ed effetti.
- Una notifica eseguita con modalità non ancora regolamentate può comportare l'inammissibilità del ricorso, impedendo al giudice di esaminare il merito della controversia.
- Prima di notificare un ricorso tributario con strumenti telematici è necessario verificare la normativa temporaneamente applicabile, i decreti attuativi e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali successivi, poiché la disciplina può essere cambiata nel tempo.
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