Sentenza del 06/05/2016 n. 818 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso per revocazione per la mancata rilevazione della nullità della notificazione dell'avviso di accertamento - Sussistenza dell'errore di fatto solo se si sono verificati le condizioni indicate dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sentenza fosse viziata da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non avere rilevato la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, dagli atti risultava che il giudice aveva esaminato nel merito la regolarità della notificazione, giungendo a una decisione consapevole su tale questione.
La decisione
La domanda di revocazione è stata dichiarata inammissibile. La mancata condivisione della valutazione giuridica del giudice sulla validità della notificazione non integra un errore di fatto revocatorio. L'errore di fatto sussiste solo quando la decisione presupponga l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e non quando il giudice abbia valutato e deciso la questione.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza è revocabile "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
L'errore revocatorio deve riguardare una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti: il giudice deve avere supposto come esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure come inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Non ricorre invece quando il giudice abbia esaminato la questione e adottato una valutazione giuridica o probatoria ritenuta erronea dalla parte.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato come mezzo per ottenere una nuova valutazione della correttezza giuridica della sentenza o delle prove già esaminate.
- La mancata rilevazione di una nullità non costituisce, di per sé, errore di fatto: se il giudice ha esaminato la validità dell'atto o della notificazione, l'eventuale errore è una questione di diritto o di giudizio, non un errore revocatorio.
- Per invocare l'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., occorre dimostrare una svista percettiva oggettiva, decisiva e risultante direttamente dagli atti, non una diversa interpretazione degli stessi.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra omessa percezione di un fatto materiale, astrattamente revocabile, e decisione consapevole su quel fatto, che deve essere eventualmente contestata con gli ordinari mezzi di impugnazione.
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