Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società cedente del ramo d'azienda avverso il provvedimento monitorio emesso in favore di un lavoratore. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha revocato il decreto e riconosciuto al lavoratore una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, applicando il principio secondo cui le somme dovute per il periodo intercorrente tra la cessione illegittima del ramo d'azienda e la sentenza che ne accerta la nullità hanno natura risarcitoria e non retributiva, con conseguente detraibilità dell'aliunde perceptum. Ha così detratto quanto percepito dal lavoratore per attività svolta presso terzi nel medesimo periodo, ma ha escluso la detraibilità di un importo corrisposto dalla cessionaria a titolo di incentivo all'esodo, ritenendolo derivante da un titolo autonomo e diverso dall'illecito della cessione illegittima. Il ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1223 c.c., assumendo che anche l'incentivo all'esodo dovesse essere considerato aliunde perceptum e quindi sottratto dal risarcimento, poiché riferibile al medesimo rapporto di lavoro e al medesimo fatto generatore del danno. Prima dell'adunanza camerale è però intervenuto atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché è stata depositata rinuncia al ricorso con accettazione della controparte. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, primo comma, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate in ragione dell'accordo delle parti sulla relativa regolazione. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di estinzione, non si applica il contributo unificato maggiorato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, norma riferita al rigetto integrale o all'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1206 c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 1207 e 1223 c.c. per sostenere la detraibilità di somme percepite dal lavoratore.
art. 1207 c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 1206 e 1223 c.c. nel sostenere che l'importo corrisposto dalla cessionaria dovesse essere imputato a scomputo del danno.
art. 1223 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per fondare il criterio del danno risarcibile e la deducibilità dell'aliunde perceptum.
art. 390 cod. proc. civ.
Regola la rinuncia al ricorso, che nel caso è stata depositata prima dell'adunanza camerale con accettazione della controparte.
art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
È la norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la previsione opera solo in caso di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, non in caso di estinzione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue senza decisione sul merito.
- L'estinzione del giudizio di cassazione preclude la pronuncia di rigetto o di accoglimento e determina la regolazione delle spese secondo quanto stabilito dalle parti o, in difetto, secondo le regole processuali applicabili.
- Il contributo unificato aggravato previsto per il rigetto integrale o per l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso non si applica quando il processo si estingue per rinuncia accettata.
- L'ordinanza e la sentenza di rinvio richiamate nel giudizio presuppongono, sul piano sostanziale, che le somme dovute al lavoratore per il periodo successivo a una cessione illegittima del ramo d'azienda abbiano natura risarcitoria e possano essere ridotte solo in presenza di utilità effettivamente riconducibili al medesimo danno, mentre importi derivanti da titoli autonomi non sono automaticamente scomputabili.
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