Cassazione Civile, Ordinanza n. 09701/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 27 dicembre 2010, intitolata "Dichiarazione di debito", sottoscritta da due soggetti in favore di un creditore, con la quale veniva riconosciuta una consistente esposizione debitoria e concordato un piano di rientro. Il creditore ha poi agito in giudizio, anche in esito a sequestro conservativo, per ottenere la conferma della cautela e la condanna dei debitori al pagamento del saldo. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che la dichiarazione di debito integrasse promessa di pagamento non titolata ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova sul debitore circa l'inesistenza o inefficacia del rapporto fondamentale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1988, 2723, 2724 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina della promessa di pagamento non titolata pur in presenza di allegazioni del creditore circa un rapporto fondamentale contestato, e che avesse ingiustamente escluso la prova testimoniale di accordi successivi modificativi o estintivi; 2) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente in punto di inammissibilità della prova per testi e di valutazione della verosimiglianza delle modificazioni verbali; 3) vizio motivazionale e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2723, 2724 e 2697 c.c., assumendo che i fatti documentati in atti dimostrassero l'inefficacia della scrittura e l'inesigibilità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato l'art. 1988 c.c., affermando che la mera indicazione, da parte del creditore, di un diverso rapporto sottostante non vale come rinuncia implicita al beneficio dell'astrazione processuale: per far venir meno la dispensa dall'onere della prova occorre una chiara manifestazione di volontà abdicativa, non desumibile dal solo richiamo a un rapporto diverso o dalla reazione alle eccezioni del debitore. Ha inoltre giudicato inammissibili le censure sulla prova testimoniale e sulla motivazione relativa ai capitoli istruttori, perché la valutazione di inammissibilità, irrilevanza e inverosimiglianza degli accordi verbali successivi è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati, ma è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento non titolata determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul promittente l'onere di provarne l'inesistenza, l'inefficacia o la cessazione; la rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale richiede una manifestazione inequivoca di volontà.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ricade sul debitore che intenda superare gli effetti della promessa di pagamento.
art. 2723 c.c.
La prova testimoniale di patti contrari o modificativi di un documento può essere ammessa solo quando il giudice la ritenga verosimile in base alla qualità delle parti, alla natura del contratto e alle altre circostanze; tale apprezzamento è riservato al merito se congruamente motivato.
art. 2724 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti e alle deroghe alla prova testimoniale, ma la Corte non ne ricava un principio autonomo decisivo diverso da quello sull'apprezzamento del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente per censurare la valutazione dei fatti e delle prove da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte esclude che vi sia stato un vizio rilevante di giudizio probatorio.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione congrua e non apparente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia o errata impostazione delle questioni, ma la Corte non ravvisa il vizio dedotto.
art. 360 c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva anche l'erroneo richiamo, da parte del ricorrente, a una formulazione non più vigente del n. 5.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di promessa di pagamento non titolata, il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, salvo che risulti una rinuncia inequivoca a tale beneficio; non basta che la parte attrice faccia riferimento, anche in giudizio, a un diverso rapporto sottostante se ciò avviene senza autonoma iniziativa istruttoria e, soprattutto, per reagire alle difese avversarie.
- Quando il debitore deduce che la scrittura ricognitiva sia stata successivamente modificata o resa inefficace da patti verbali, la prova testimoniale è ammessa solo entro i limiti dell'art. 2723 c.c. e la relativa valutazione di verosimiglianza, irrilevanza o inammissibilità è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione non implausibile.
- Le censure di legittimità che mirano a riesaminare la credibilità delle prove o l'opportunità del diniego di mezzi istruttori non sono ammissibili quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e logicamente coerente.
- La semplice contestazione dell'esistenza o validità del rapporto sottostante non elimina di per sé gli effetti probatori della promessa di pagamento; spetta al promittente fornire la prova contraria dell'inesistenza, inefficacia o estinzione dell'obbligazione riconosciuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09596/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09599/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →