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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8804/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso straordinario denunciava un errore materiale dell'ordinanza impugnata che aveva ritenuto tardivo il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/09/2022. Il difensore ha sostenuto che l'ordinanza aveva fatto riferimento a una diversa procedura e aveva applicato il termine di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.) per impugnare ritenendo la motivazione contestuale alla pronuncia, mentre dagli atti risultava che la motivazione, pur depositata entro quindici giorni, non era stata pubblicata contestualmente al dispositivo (deposito in cancelleria e comunicazione al difensore del solo dispositivo). Ne derivava che il termine applicabile era quello di trenta giorni previsto dall'art. 544, comma 2, e art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p., sicché il deposito del ricorso in data 14/11/2022 era tempestivo. Inoltre il ricorrente aveva eccepito la mancata regolare citazione in appello (violazione art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) e la notifica irregolare ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza della VII sezione della Cassazione del 03/04/2023 perché ha accertato l'errore nel calcolo del termine di impugnazione: la motivazione non era contestuale al dispositivo e pertanto doveva applicarsi il termine di trenta giorni; il ricorso per cassazione depositato il 14/11/2022 era quindi tempestivo. Tuttavia, esaminando il merito della sentenza d'appello (fase rescindente), la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché l'eccezione relativa alla notifica (art. 161, comma 4) costituiva una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nel medesimo grado e non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. In considerazione del parziale accoglimento (annullamento dell'ordinanza) e della dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza d'appello, la Corte ha escluso l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie per il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020

    Richiamata per la procedura del ricorso straordinario e per il relativo procedimento di esame degli atti

  • art. 625-bis c.p.p.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per l'errore materiale contro le decisioni della Corte di Cassazione; è il titolo del rimedio invocato dal difensore

  • art. 544, comma 2 c.p.p.

    art. 544, comma 2 cod. proc. pen.

    Fissa il termine generale per proporre impugnazione in cassazione (termini connessi alla motivazione e alla pronuncia); usata nel calcolo dei termini

  • art. 585, comma 1, lett. a) e lett. b) c.p.p.

    art. 585, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini speciali: lett. a) quinza giorni in caso di motivazione contestuale; lett. b) trenta giorni se la motivazione non è contestuale; la Corte ha interpretato che, in presenza di deposito in cancelleria non contestuale, si applica la lett. b)

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola la notifica degli atti difensivi; la sua violazione è stata dedotta dal ricorrente ma la Corte l'ha qualificata come nullità a regime intermedio

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla citazione dell'imputato; il ricorrente ha contestato la mancata citazione regolare in appello, ma la questione è stata ritenuta nel novero delle nullità deducibili prima della deliberazione

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Muscatiello)

    Sez. 5, n. 2314/2015 (Muscatiello)

    Richiamata per il principio secondo cui le nullità a regime intermedio devono essere dedotte prima della deliberazione della sentenza nel medesimo grado, pena la loro preclusione in sede di legittimità

Massime di principio

  • Per stabilire se si applica il termine breve di quindici giorni o il termine ordinario di trenta giorni in materia di impugnazioni, va valutata la reale contestualità della motivazione alla pronuncia: non è sufficiente l'affermazione della contestualità se dagli atti emerge il deposito in cancelleria e la comunicazione del solo dispositivo.
  • Il deposito della motivazione "in cancelleria" e la mancanza di annotazioni o comunicazioni sulla pubblicazione contestuale sono indizi rilevanti per ritenere non contestuale la motivazione, con conseguente applicazione del termine di trenta giorni.
  • Le nullità cd. a regime intermedio (es. vizio di notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.) devono essere eccepite prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado; se non dedotte tempestivamente, sono precluse in sede di legittimità.
  • Il ricorso straordinario per errore materiale ex art. 625-bis c.p.p. è consentito quando l'errore è evidente e documentabile dagli atti; può ottenere l'annullamento di un provvedimento quando la Corte superiore abbia compiuto un errore percettivo nel calcolo dei termini o nella identificazione del procedimento.
  • Un accoglimento parziale (ad es. annullamento di un'ordinanza per errore materiale) può incidere sulla valutazione delle spese e delle sanzioni, evitando l'automatica condanna al pagamento se il risultato complessivo risulta favorevole o parzialmente favorevole al ricorrente.

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