Sentenza del 01/12/2015 n. 651 - Comm. Trib. Prov. Varese
Accertamento - Notifica - Società estinta - Retroattività leggi tributarie - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità di un avviso di accertamento emesso nel 2015 nei confronti di una società cancellata dal Registro delle imprese nel corso del 2010. Il ricorrente ha sostenuto che, al momento dell'emissione dell'atto, la società fosse già estinta e non potesse quindi essere destinataria dell'accertamento; l'atto avrebbe dovuto eventualmente essere indirizzato agli ex soci e/o liquidatori. L'Amministrazione avrebbe fatto applicazione retroattiva dell'art. 28 del d.lgs. 175/2014, entrato in vigore dopo la cancellazione della società.
La decisione
La contestazione è stata accolta e l'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo. La disciplina dell'art. 28 del d.lgs. 175/2014, secondo cui l'estinzione della società produce effetti, ai fini tributari, solo dopo cinque anni dalla cancellazione, non è applicabile a una società cancellata nel 2010, perché ciò comporterebbe un'applicazione retroattiva della norma. L'intestazione dell'atto alla società già estinta viola i principi di certezza del diritto e di correttezza del rapporto tributario.
Norme richiamate
Art. 28 del d.lgs. 175/2014
Ai soli fini della validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi, "l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese".
La disposizione posticipa per cinque anni gli effetti dell'estinzione della società ai fini tributari, ma non può essere applicata retroattivamente a società cancellate prima della sua entrata in vigore.
Principi di certezza del diritto e correttezza del rapporto tributario
Gli atti tributari devono rispettare la situazione giuridica esistente al momento della loro emissione e non possono fondarsi su una disciplina successiva che aggravi retroattivamente la posizione del contribuente.
Massime di principio
- Una società cancellata dal Registro delle imprese deve essere considerata estinta secondo la disciplina vigente al momento della cancellazione, salvo che una legge successiva preveda validamente e non retroattivamente una diversa disciplina.
- L'art. 28 del d.lgs. 175/2014 non può essere utilizzato per rendere validi atti tributari notificati a società cancellate prima della sua entrata in vigore.
- Quando la società è già estinta, gli atti tributari devono essere indirizzati ai soggetti eventualmente responsabili, come ex soci o liquidatori, secondo le condizioni previste dalla legge.
- Un avviso di accertamento intestato a una società già estinta può essere dichiarato nullo se la sua validità dipende dall'applicazione retroattiva della disciplina che posticipa gli effetti della cancellazione.
- La verifica della data di cancellazione della società e della data di entrata in vigore della norma applicata è decisiva per valutare la legittimità dell'atto.
Testo integrale
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