Sentenza del 01/12/2015 n. 2575 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento con cui era stata richiesta l'imposta comunale sulla pubblicità, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi 410,00 euro. L'imposizione si fondava sull'esposizione, sulle vetrine dei locali commerciali, di poster raffiguranti animali ispirati a personaggi Walt Disney. La società sosteneva che i poster avessero esclusivamente una funzione ornamentale, non riportassero il nome dell'azienda, non pubblicizzassero prodotti o servizi e non fossero riconducibili in modo univoco all'attività esercitata. L'appellante contestava quindi la sussistenza del presupposto dell'imposta sulla pubblicità.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che i poster non comunicassero alcun messaggio pubblicitario. Le immagini non indicavano il nome dell'azienda, non richiamavano specificamente i suoi prodotti o la sua attività e non erano idonee a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ma soltanto l'aspetto estetico del locale. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato e ICA s.r.l. è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 500,00 euro oltre imposte e oneri accessori.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Sono soggetti all'imposta i messaggi diffusi nell'ambito di un'attività economica quando promuovono beni o servizi oppure migliorano l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nel caso concreto, la norma non è stata ritenuta applicabile perché i poster miglioravano soltanto l'estetica del locale e non l'immagine dell'azienda.
Massime di principio
- Per applicare l'imposta sulla pubblicità non è indispensabile che il messaggio abbia una forma esplicitamente commerciale o reclamistica: è sufficiente che sia obiettivamente idoneo a far conoscere al pubblico il nome, l'attività o i prodotti dell'impresa, oppure a migliorarne l'immagine.
- La mera funzione decorativa di immagini o pannelli, senza indicazione del nome dell'impresa e senza un collegamento specifico e riconoscibile con i beni o servizi offerti, non integra normalmente un messaggio pubblicitario imponibile.
- Il miglioramento estetico del locale non coincide automaticamente con il miglioramento dell'immagine del soggetto pubblicizzato: deve emergere un beneficio comunicativo riferibile all'impresa, al suo marchio, alla sua attività o ai suoi prodotti.
- La valutazione deve essere concreta e basata sul contenuto e sul contesto del messaggio, verificando se un osservatore medio possa individuare un collegamento univoco tra l'immagine e l'attività commerciale.
- In caso di contestazione, fotografie, documentazione relativa alla collocazione dei pannelli e prova dell'assenza di riferimenti al nome, al marchio o ai prodotti dell'impresa possono essere decisive per dimostrare la natura meramente ornamentale dell'allestimento.
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