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Sentenza

Sentenza del 01/12/2015 n. 375 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Avviso di accertamento - Insegne apposte nel luogo di esercizio dell'attività commerciale - Art. 17, comma 1 bis, D.Lgs n. 507/1993 - Esenzione dall'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I giudici tributari hanno accolto la contestazione, ritenendo decisivo il fatto che le insegne fossero installate nel luogo di esercizio dell'attività. Pertanto, le hanno qualificate come insegne di esercizio e non come ordinari mezzi pubblicitari soggetti a imposta, riconoscendo l'esenzione prevista dalla legge e annullando, in sostanza, la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità esterna in relazione a insegne apposte presso il luogo in cui esercitava la propria attività commerciale. La questione riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/1993 per le insegne di esercizio, purché collocate presso la sede o il luogo di svolgimento dell'attività.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993

    La norma prevede l'esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio, quando sono utilizzate per individuare la sede o il luogo in cui viene svolta l'attività. Nel caso esaminato, la collocazione delle insegne presso il luogo di esercizio è stata ritenuta sufficiente per applicare l'esenzione.

Massime di principio

  • Le insegne collocate presso il luogo in cui l'attività commerciale è concretamente esercitata possono essere qualificate come insegne di esercizio e beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
  • Il collegamento fisico e funzionale tra l'insegna e la sede dell'attività costituisce il presupposto principale per distinguere un'insegna di esercizio da un mezzo pubblicitario ordinario.
  • La mera presenza di contenuti identificativi dell'attività non è necessariamente sufficiente: occorre verificare anche la collocazione dell'insegna e il suo rapporto diretto con il luogo di esercizio.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare che l'insegna si trova presso la sede o il punto operativo dell'attività e che svolge prevalentemente una funzione identificativa dell'esercizio.

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