Sentenza del 01/12/2015 n. 375 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Avviso di accertamento - Insegne apposte nel luogo di esercizio dell'attività commerciale - Art. 17, comma 1 bis, D.Lgs n. 507/1993 - Esenzione dall'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI giudici tributari hanno accolto la contestazione, ritenendo decisivo il fatto che le insegne fossero installate nel luogo di esercizio dell'attività. Pertanto, le hanno qualificate come insegne di esercizio e non come ordinari mezzi pubblicitari soggetti a imposta, riconoscendo l'esenzione prevista dalla legge e annullando, in sostanza, la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità esterna in relazione a insegne apposte presso il luogo in cui esercitava la propria attività commerciale. La questione riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/1993 per le insegne di esercizio, purché collocate presso la sede o il luogo di svolgimento dell'attività.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993
La norma prevede l'esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio, quando sono utilizzate per individuare la sede o il luogo in cui viene svolta l'attività. Nel caso esaminato, la collocazione delle insegne presso il luogo di esercizio è stata ritenuta sufficiente per applicare l'esenzione.
Massime di principio
- Le insegne collocate presso il luogo in cui l'attività commerciale è concretamente esercitata possono essere qualificate come insegne di esercizio e beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
- Il collegamento fisico e funzionale tra l'insegna e la sede dell'attività costituisce il presupposto principale per distinguere un'insegna di esercizio da un mezzo pubblicitario ordinario.
- La mera presenza di contenuti identificativi dell'attività non è necessariamente sufficiente: occorre verificare anche la collocazione dell'insegna e il suo rapporto diretto con il luogo di esercizio.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare che l'insegna si trova presso la sede o il punto operativo dell'attività e che svolge prevalentemente una funzione identificativa dell'esercizio.
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