Sentenza del 01/12/2015 n. 387 - Comm. Trib. Prov. Terni
Accertamento imposta - Cinque anni - Termine decadenza non prescrizione - Esonero ICI - Destinazione attività fieristica - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, pari complessivamente a euro 27.990,00 tra imposta non versata e sanzioni. In primo luogo ha sostenuto che la pretesa fosse divenuta inesigibile per decorso del termine quinquennale, poiché l'avviso era stato ricevuto il 3 gennaio 2015, oltre il 31 dicembre 2014. In secondo luogo ha dedotto che l'immobile, essendo destinato ad attività fieristica, dovesse beneficiare dell'esenzione dall'imposta.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha qualificato il termine quinquennale come termine di decadenza, non di prescrizione, diretto a delimitare temporalmente l'esercizio del potere di accertamento. Per le notifiche postali rileva la data in cui il Comune consegna l'atto al servizio notifiche, e non quella di ricezione da parte del contribuente. Poiché l'avviso era stato spedito il 29 dicembre 2014, il Comune ha esercitato tempestivamente il proprio potere. La Commissione ha inoltre ritenuto irrilevante, di per sé, la destinazione fieristica dell'immobile, poiché tale attività può essere svolta anche con modalità commerciali non direttamente rivolte alla soddisfazione di un pubblico interesse. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.600 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Normativa sul termine quinquennale per l'accertamento dell'imposta
Il termine individuato dalla scadenza del quinto anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo è termine di decadenza.
Il termine limita temporalmente l'esercizio del potere di accertamento dell'ente impositore. Ai fini della tempestività rileva il momento in cui l'ente consegna l'atto al servizio di notificazione, non la data di ricezione da parte del contribuente.
Art. 2944 del codice civile
Il riconoscimento del debito vale infatti ad interrompere il termine di prescrizione.
Anche qualora il termine fosse considerato prescrizionale, il riconoscimento del debito da parte del contribuente farebbe decorrere un nuovo termine. Nel caso concreto, la corrispondenza del 19 aprile 2012 è stata ritenuta riconoscimento del debito.
Sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002
La scissione degli effetti, per colui che chiede la notificazione e colui che la riceve.
La scissione temporale degli effetti della notificazione opera per il notificante e il destinatario nei termini processuali, ma non è stata ritenuta applicabile al termine decadenziale per l'esercizio della potestà impositiva.
Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 22320 del 21 ottobre 2014
È richiamata a sostegno del principio secondo cui, per la verifica della decadenza dell'amministrazione dall'accertamento, rileva la data di consegna dell'atto al servizio postale.
Massime di principio
- Nei termini decadenziali per l'accertamento tributario occorre verificare quando l'ente ha consegnato l'atto al servizio di notificazione, non soltanto quando il contribuente lo ha materialmente ricevuto, salvo specifiche regole diverse applicabili al caso concreto.
- La decadenza dall'accertamento e la prescrizione del credito tributario hanno funzioni diverse: la prima limita il potere dell'amministrazione di emettere l'atto, mentre la seconda incide sulla possibilità di far valere un credito già sorto.
- La destinazione di un immobile ad attività fieristica non determina automaticamente l'esenzione dall'imposta: occorre verificare la concreta natura dell'attività, la destinazione catastale e l'eventuale sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
- Un comportamento o una comunicazione del contribuente che riconosca l'esistenza del debito può interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; le comunicazioni con l'ente devono quindi essere valutate con cautela.
- Per contestare efficacemente un avviso tributario è necessario esaminare separatamente tempestività della notifica, natura del termine applicabile, eventuali atti interruttivi e requisiti sostanziali dell'esenzione invocata.
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