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Sentenza

Sentenza del 01/12/2015 n. 808 - Comm. Trib. Prov. Brescia

CATASTO - Classamento - Requisito ruralità - Prevalenza attività agricola - Volume affari - Esclusione - Criterio temporale - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'esclusione della ruralità dell'immobile rurale, ritenendo erroneo utilizzare come criterio la prevalenza del volume d'affari derivante dall'attività agricola rispetto ai ricavi di altre attività esercitate dal proprietario del fondo. La questione riguardava quale parametro dovesse essere considerato per verificare la prevalenza dell'attività agricola: il dato economico del volume d'affari oppure il tempo concretamente dedicato alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame.

La decisione

La contestazione è stata accolta sul punto interpretativo. Ai fini del riconoscimento della ruralità non è necessario che il volume d'affari agricolo sia prevalente rispetto a quello derivante da altre attività. Deve invece essere valutato il criterio temporale, cioè se il soggetto dedichi alle attività agricole la maggior parte del proprio tempo lavorativo. Il classamento o il diniego fondato esclusivamente sulla comparazione dei volumi d'affari risulta quindi non conforme al corretto criterio di legge.

Norme richiamate

  • Normativa catastale sul riconoscimento della ruralità degli immobili

    Il requisito di ruralità deve essere verificato sulla base dei presupposti sostanziali dell'attività agricola e non può essere escluso soltanto perché il volume d'affari agricolo è inferiore a quello prodotto da altre attività.

  • Criterio della prevalenza temporale nelle attività agricole

    maggior tempo dedicato dal soggetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame

    La prevalenza richiesta è di natura temporale e consiste nella destinazione della maggior parte del tempo lavorativo alle attività agricole, non nella prevalenza dei ricavi o del volume d'affari agricolo.

Massime di principio

  • Per valutare la ruralità di un immobile non è sufficiente confrontare i ricavi agricoli con quelli derivanti da altre attività del proprietario.
  • Il criterio principale è il tempo effettivamente dedicato alle attività agricole: coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento.
  • La presenza di altre attività professionali o imprenditoriali non esclude automaticamente la ruralità, se l'attività agricola rimane quella cui il soggetto dedica la maggior parte del proprio tempo.
  • In caso di contestazione, è opportuno documentare concretamente l'impegno temporale agricolo mediante registri, contratti, dichiarazioni, dati sulle colture o sugli allevamenti e ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività.
  • Un provvedimento amministrativo basato esclusivamente sulla non prevalenza del volume d'affari agricolo può essere contestato, perché tale parametro economico non coincide necessariamente con il criterio temporale richiesto.

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