Sentenza n. 2066/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa (ex Modica), in funzione di Giudice del Lavoro, n. 92/2018 del 14.11.2018, resa nel giudizio R.G. n. 718/2011 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ricostruzione di carriera adottato in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale computando l'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine e aveva condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive decorrenti dal 17 febbraio 2007. La ricorrente ha contestato il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'amministrazione, sostenendo che esso avesse erroneamente interpretato il riferimento alla prescrizione quinquennale, applicandola non soltanto ai singoli ratei retributivi, ma anche all'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici. In particolare, il decreto avrebbe azzerato l'anzianità anteriore, impedendo il corretto accesso alle fasce stipendiali successive. Sono stati richiesti l'integrale esecuzione del giudicato, il pagamento di euro 14.274,70 oltre accessori, una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e una consulenza contabile. Il Ministero ha sostenuto di avere integralmente eseguito la sentenza mediante il decreto di ricostruzione e il ricalcolo della posizione stipendiale, con determinazione di arretrati pari a euro 4.235,86 per il periodo dal 1 settembre 2007 al 30 giugno 2012.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che la ricorrente non lamentava una totale inerzia dell'amministrazione, ma contestava la correttezza e la legittimità del decreto adottato in esecuzione del giudicato, chiedendo di stabilire se l'amministrazione avesse correttamente interpretato la sentenza del giudice del lavoro, ricostruito la carriera e quantificato le spettanze economiche. Tale verifica richiede un'attività cognitoria sul rapporto di pubblico impiego privatizzato e non costituisce attività di mera o stretta esecuzione. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può integrare, modificare o specificare il contenuto del giudicato del giudice ordinario né compiere nuovi accertamenti sul rapporto sostanziale, riservati al giudice munito di giurisdizione sul rapporto. La cognizione spetta quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. È stata ritenuta irrilevante l'indicazione dell'azione di ottemperanza contenuta nella precedente sentenza del giudice del lavoro, poiché le regole sulla giurisdizione sono inderogabili e devono essere verificate in base alla natura effettiva della domanda. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda e per le indicazioni ricevute dalla ricorrente da altra autorità giudiziaria.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. 104/2010
Individua l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, tuttavia, la domanda è stata ritenuta sostanzialmente cognitoria e non esecutiva.
art. 11, comma 2, d.lgs. 104/2010
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara il difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, d.lgs. 104/2010
È stato richiamato quale fondamento del rilievo d'ufficio della questione relativa alla giurisdizione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, lo aveva richiamato per la misura degli accessori dovuti sui singoli ratei retributivi.
art. 2 l. 428/1985
La disposizione era stata richiamata nel decreto amministrativo con riferimento alla prescrizione quinquennale; la ricorrente ha contestato che tale prescrizione fosse stata applicata anche al computo dell'anzianità di servizio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo dell'ottemperanza chiamato a eseguire una pronuncia del giudice ordinario può esercitare soltanto poteri di stretta esecuzione e non può integrare, modificare o specificare il contenuto del giudicato né compiere nuovi accertamenti sul rapporto sostanziale sottostante.
- Quando il ricorrente contesta non la totale inerzia dell'amministrazione, ma la correttezza del provvedimento adottato in esecuzione del giudicato, chiedendo di verificarne l'interpretazione, la conformità al titolo giudiziale e le conseguenze economiche sul rapporto di lavoro, la domanda ha natura cognitoria e non esecutiva.
- Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti da un rapporto di pubblico impiego privatizzato, comprese quelle concernenti la ricostruzione della carriera e la quantificazione delle differenze retributive, spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro anche quando il provvedimento amministrativo controverso sia stato adottato in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario.
- L'indicazione dell'azione di ottemperanza contenuta in una precedente pronuncia del giudice ordinario non vincola il giudice amministrativo in ordine alla giurisdizione, poiché il riparto di giurisdizione è inderogabile e deve essere determinato in base alla natura effettiva della domanda proposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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