Regolamento (UE) 2025/2146
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2146 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma e ricalibra le misure antidumping sulle biciclette cinesi dopo un riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha ritenuto che il dumping sia proseguito nel periodo di riesame, con margine medio del 488 %, e che, in caso di cessazione delle misure, vi sia un concreto rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il provvedimento mantiene inoltre l’estensione delle misure a talune spedizioni da paesi terzi e aggiorna la denominazione di una società (Oyama Technology) con effetti dal 10 luglio 2024.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, esteso a determinate spedizioni da paesi terzi, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi privi di motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati nei codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento). Il regolamento riguarda sia il prodotto originario della Repubblica popolare cinese sia, per estensione, le importazioni spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dall’origine dichiarata, salvo le società espressamente escluse. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione ed è adottato in esito a riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2146 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di biciclette e altri velocipedi privi di motore originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo di riesame e che, senza misure, vi sarebbe un elevato rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Procedura e contesto delle misure
Le misure antidumping sulle biciclette cinesi risalgono al regolamento (CEE) n. 2474/93, che aveva istituito un dazio definitivo del 30,6 %. Successivi interventi hanno esteso le misure a parti di biciclette (regolamento (CE) n. 71/97) e hanno introdotto un regime di esenzione per talune parti (regolamento (CE) n. 88/97). Le misure in vigore erano quelle del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, oggetto del presente riesame; la domanda è stata presentata dall’EBMA il 24 maggio 2024 per conto dell’industria dell’Unione e l’inchiesta è stata aperta il 29 agosto 2024 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Periodi di riferimento e partecipazione delle parti
Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024; l’analisi delle tendenze del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del PIR. La Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori cinesi, importatori, utilizzatori e operatori commerciali; tuttavia la collaborazione dei produttori cinesi è stata insufficiente, con conseguente applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e utilizzo dei dati disponibili.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi privi di motore, compresi i tricicli da trasporto ma esclusi gli unicicli, classificati nei codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70. La Commissione conferma che il prodotto importato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese, quello esportato da produttori cinesi nel resto del mondo e quello fabbricato nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Valore normale e distorsioni significative in Cina
Per il calcolo del valore normale la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e dei costi interni. A supporto di tale conclusione vengono richiamati elementi strutturali relativi all’intervento pubblico nel settore delle biciclette, alla pianificazione economica, alla presenza di imprese statali, alle distorsioni nei mercati delle materie prime, dell’energia, del lavoro, del credito e del diritto fallimentare.
Paese rappresentativo e fonti dei valori esenti da distorsioni
La Commissione identifica la Serbia come paese rappresentativo appropriato, in quanto con livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e dotata di dati finanziari e di mercato disponibili per il settore. Per la costruzione del valore normale vengono utilizzati dati di tre produttori serbi di biciclette: Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. e Velo Partner d.o.o. Krusevac. Le fonti richiamate includono GTA, MacMap ed Eurostat per materie prime, energia e lavoro.
Margine di dumping e conclusione sulla persistenza del dumping
Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione, la Commissione determina un margine medio ponderato di dumping pari al 488 % del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione conclude dunque che il dumping è proseguito durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio
La Commissione evidenzia una capacità produttiva cinese stimata in circa 150 milioni di pezzi l’anno e una capacità inutilizzata superiore a 100 milioni di pezzi, ampiamente eccedente il consumo dell’Unione. Il mercato dell’Unione resta attraente sia per dimensione sia per livelli di prezzo, anche perché altri mercati importanti hanno già adottato misure antidumping contro le biciclette cinesi. In caso di scadenza delle misure, la Commissione ritiene probabile un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e un undercutting ancora più elevato.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende oltre 400 produttori, inclusi quelli che subappaltano parte della produzione a aziende a contratto. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è sceso da 15,1 milioni a 8,8 milioni di pezzi; la produzione è diminuita da 11,4 milioni a 7,0 milioni di pezzi, le vendite da 9,4 milioni a 6,1 milioni di pezzi e l’occupazione da 9.858 a 8.469 addetti. La redditività dei produttori campionati è scesa dal 4 % al 2 %, mentre l’undercutting medio delle importazioni cinesi è stato quantificato nel 50 % anche considerando i dazi in vigore.
Nesso causale
La Commissione ritiene che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base. Pur riconoscendo che il calo della domanda e le importazioni da altri paesi terzi abbiano potuto contribuire alla situazione, tali fattori non interrompono il nesso causale con le importazioni cinesi, che continuano a esercitare una forte pressione sui prezzi.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta l’interesse dell’Unione e conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse generale. L’industria dell’Unione resta fragile e, senza misure, rischierebbe perdite a breve termine e progressiva scomparsa nel lungo periodo; importatori e utilizzatori non hanno collaborato e, in ogni caso, il mercato resta alimentabile anche tramite altri paesi terzi e società esenti.
Dispositivo: aliquote, estensioni ed esenzioni
L’articolo 1 disciplina il dazio definitivo e le sue estensioni. Le importazioni dalla RPC sono soggette alle aliquote individuali per le imprese elencate e all’aliquota del 48,5 % per tutte le altre società. Le estensioni ai flussi spediti da Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambogia, Pakistan e Filippine restano confermate, con elenchi specifici di società esentate. L’articolo 1, paragrafo 6, richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione testuale obbligatoria per beneficiare di aliquote individuali o esenzioni.
Modifica del nome di Oyama e recupero dei dazi
L’articolo 2 aggiorna il regolamento (UE) 2019/1379 per riflettere il cambio di nome di Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd in Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd, mantenendo il codice TARIC B773 e fissando l’efficacia della modifica al 10 luglio 2024. È inoltre previsto il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in eccesso a partire da tale data, secondo la normativa doganale applicabile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle biciclette e altri velocipedi privi di motore originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99).
Aliquote individuali e dazio per le altre società
Sono fissate aliquote individuali del 19,2 % per Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd, dello 0 % per Oyama Technology (Nantong) Co. Ltd e dello 0 % per Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd. Per tutte le altre importazioni originarie della RPC, tranne Giant (China) Co. Ltd., si applica l’aliquota del 48,5 % (codice addizionale TARIC B999).
Estensione alle spedizioni da Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia
Il dazio è esteso alle importazioni delle stesse biciclette spedite da Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia, indipendentemente dall’origine dichiarata, con esclusione delle società espressamente elencate nel dispositivo.
Estensione alle spedizioni da Cambogia, Pakistan e Filippine
Il dazio è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette spedite da Cambogia, Pakistan e Filippine, indipendentemente dall’origine dichiarata, con esclusione delle società espressamente elencate nel dispositivo.
Mantenimento dell’estensione alle parti di biciclette
È mantenuta l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle biciclette originarie della RPC alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC. Si conferma che il dazio applicabile alle parti di biciclette è quello previsto per le altre società.
Fattura commerciale valida come condizione per aliquote/esenzioni
L’applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni dall’estensione delle misure è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida recante una specifica dichiarazione firmata e datata. In difetto, si applica il dazio per tutte le altre società.
Nuovi produttori esportatori e modifica delle aliquote
È prevista la possibilità di modificare il regolamento per inserire nuovi produttori esportatori della RPC, purché dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegati a soggetti già soggetti a misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi.
Riesame del nome di Oyama e rimborso/sgravio
L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2019/1379: Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd è sostituita da Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd con il codice TARIC B773, efficace dal 10 luglio 2024. È previsto il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in eccesso per prodotti fabbricati dalla nuova denominazione a partire da tale data.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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