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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2153

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2153 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R2153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni dalla Cina di viti senza capocchia, confermando dumping, pregiudizio e nesso causale a danno dell'industria dell'Unione. Fissa aliquote differenziate per singoli produttori esportatori, per gli altri collaboranti e per tutte le altre società, dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori e prevede la riscossione retroattiva delle importazioni registrate. La Commissione respinge le richieste di esclusione di alcuni prodotti specifici dall'ambito dell'inchiesta e giustifica l'applicazione retroattiva sulla base dell'aumento sostanziale delle importazioni e della conoscenza, da parte degli operatori, delle pratiche contestate.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e applicazione retroattiva sulle importazioni registrate.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di viti e bulloni, anche con dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, classificate ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48, originarie della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori espressamente elencati e previa presentazione di fattura commerciale valida; per tutti gli altri operatori si applica l'aliquota residua. Il regolamento opera dalla sua entrata in vigore, con applicazione retroattiva per le importazioni registrate a decorrere dal 19 marzo 2025.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2153: dazio antidumping definitivo sulle viti senza capocchia originarie della Cina

Il regolamento conclude l'inchiesta antidumping avviata nel 2024 sulle importazioni di viti e bulloni senza capocchia di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma l'esistenza di dumping, di un pregiudizio significativo all'industria dell'Unione e del nesso causale tra le importazioni cinesi e tale pregiudizio, e ritiene necessario un dazio definitivo per ripristinare condizioni di concorrenza leale.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da viti e bulloni, anche con dadi o rondelle, senza capocchia, classificati ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48. Sono espressamente escluse alcune categorie, tra cui tirafondi, viti per legno, ganci a vite, viti ad occhio, viti autofilettanti e i prodotti per fissare gli elementi delle strade ferrate.

Le aliquote individuali valgono solo per i produttori esportatori cinesi nominati nel dispositivo e richiedono, per l'applicazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai requisiti formali dell'articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale documentazione, si applica l'aliquota residuale per tutte le altre società.

Sviluppo del procedimento

L'inchiesta è stata aperta il 17 ottobre 2024 su denuncia dell'European Industrial Fasteners Institute, presentata per conto dell'industria dell'Unione. In corso d'inchiesta, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni e ha adottato dazi provvisori il 16 giugno 2025. Nella fase finale ha esaminato le osservazioni di esportatori, importatori, associazioni di settore e denunciante, svolgendo audizioni e verifiche supplementari.

Definizione del prodotto e richieste di esclusione

Uno dei punti più contestati è stato l'ambito del prodotto. Pretec AB ha chiesto di escludere le barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo di 5,8 metri, sostenendo che si trattasse di un prodotto distinto per caratteristiche tecniche, uso finale e assenza di produzione equivalente nell'Unione. La Commissione ha respinto la richiesta, ritenendo che la diversa galvanizzazione e la lunghezza siano solo varianti di applicazione di un prodotto rientrante nella stessa definizione, con sovrapposizione tecnica e funzionale.

L'EIFI ha poi chiesto di includere le barre filettate impiegate nelle gabbie di ancoraggio e classificate con il codice TARIC 7308 90 98 90. Anche questa richiesta è stata respinta, perché tali prodotti non erano contemplati dalla denuncia iniziale e non erano stati oggetto di elementi probatori sufficienti per l'apertura di un'inchiesta autonoma.

Metodo di calcolo del dumping

La Commissione ha confermato l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 per la costruzione del valore normale, ritenendo sussistenti distorsioni significative nel mercato cinese. Il paese rappresentativo è stato individuato nella Thailandia. Le contestazioni delle parti sul fatto che la Malaysia fosse più rappresentativa sono state respinte.

Nel dettaglio, la Commissione ha confermato le scelte relative ai valori di riferimento per le materie prime, respingendo le obiezioni sull'incidenza delle importazioni giapponesi in Thailandia e sulla comparabilità dei codici doganali. Ha inoltre confermato il riferimento per la manodopera e ha rivisto il calcolo dell'elettricità, accogliendo solo alcune delle contestazioni dei produttori esportatori. Per gas naturale e sottoprodotti non vi sono state osservazioni rilevanti. Quanto a SGAV e profitti, la Commissione ha ampliato il bacino di società thailandesi utilizzate, includendo tre ulteriori imprese, e ha ricalcolato i parametri di riferimento.

Margini di dumping e trattamento dei collaboranti

I margini di dumping definitivi risultano molto elevati: 54,7% per Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd., 57,1% per il gruppo Brother, 72,3% per il gruppo Chinafar, 59,8% per le altre società collaboranti elencate nell'allegato e 72,3% per tutte le altre società. Per gli esportatori collaboranti non inseriti nel campione, la Commissione applica la media ponderata dei margini del campione, secondo l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

Pregiudizio, interesse dell'Unione e livello del dazio

La Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole e che le importazioni cinesi hanno esercitato pressione sui prezzi e sulla redditività. Il livello del dazio è fissato al margine di dumping, poiché inferiore al margine di eliminazione del pregiudizio. La Commissione respinge anche le obiezioni degli importatori circa l'impatto sulle catene di approvvigionamento e sui progetti infrastrutturali, ritenendo che esistano alternative e capacità produttive nell'Unione e in altri paesi terzi.

Riscossione retroattiva e registrazione

Un profilo particolarmente rilevante è la riscossione retroattiva: le importazioni registrate con il regolamento (UE) 2025/141 sono assoggettate al dazio definitivo a decorrere dal 19 marzo 2025. La Commissione giustifica tale scelta con l'aumento sostanziale dei volumi importati dopo l'apertura dell'inchiesta e con il calo dei prezzi, elementi ritenuti idonei a compromettere l'effetto riparatore delle misure definitive ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Le obiezioni relative ai tempi ordinativi-consegna, alla stagionalità e alla precedente inchiesta su altri elementi di fissaggio sono respinte per mancanza di prova sufficiente o per irrilevanza rispetto all'inchiesta in corso.

Regime operativo per operatori e dogane

Il sistema disegnato dal regolamento è fortemente formalizzato. Le dogane devono verificare la corrispondenza tra fattura, produttore e codice TARIC addizionale. Il regolamento disciplina anche la possibile modifica del nome del produttore esportatore, l'eventuale inserimento di nuovi esportatori che soddisfino specifiche condizioni probatorie e il rischio di future inchieste antielusione in caso di variazioni anomale dei flussi commerciali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Le misure sono immediatamente vincolanti per importatori, esportatori e autorità doganali, con effetti sia prospettici sia, per le importazioni registrate, retroattivi.

Disposizioni principali

Apertura dell'inchiesta e fasi procedurali

L'inchiesta antidumping è stata aperta il 17 ottobre 2024 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia dell'European Industrial Fasteners Institute presentata il 2 settembre 2024. Sono seguite la registrazione delle importazioni con regolamento (UE) 2025/141, l'adozione di dazi provvisori con regolamento (UE) 2025/1189 il 16 giugno 2025 e la successiva divulgazione finale delle informazioni alle parti interessate.

Definizione del prodotto e richieste di esclusione

Il prodotto in esame comprende viti e bulloni senza capocchia di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, con specifiche esclusioni merceologiche. La Commissione respinge la richiesta di escludere le barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo di 5,8 metri, ritenendole prodotti sovrapponibili sotto il profilo tecnico, funzionale e normativo. Viene respinta anche la richiesta di includere nella definizione le barre filettate per gabbie di ancoraggio classificate al codice TARIC 7308 90 98 90, in quanto non ricomprese nella denuncia iniziale.

Determinazione del dumping e metodo di costruzione del valore normale

La Commissione conferma l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale in presenza di distorsioni significative. Il paese rappresentativo è la Thailandia, non la Malaysia, e sono confermate le scelte relative a materie prime, manodopera, elettricità, gas naturale, sottoprodotti, SGAV e profitti. In particolare, la Commissione corregge il calcolo del costo dell'elettricità e amplia il bacino di società thailandesi per SGAV e profitti, con conseguente revisione dei valori di riferimento.

Margini di dumping definitivi

I margini definitivi sono fissati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, al 54,7% per Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd., al 57,1% per il gruppo Brother, al 72,3% per il gruppo Chinafar, al 59,8% per le altre società collaboranti elencate nell'allegato e al 72,3% per tutte le altre società. Per i collaboranti non inseriti nel campione, il margine è determinato come media ponderata dei margini del campione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

Pregiudizio e margine di eliminazione del pregiudizio

La Commissione conferma il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e il nesso di causalità con le importazioni oggetto di dumping. I margini di eliminazione del pregiudizio sono indicati al 196% per Junyue, al 211% per il gruppo Brother, al 237% per il gruppo Chinafar, al 212% per le altre società collaboranti e al 237% per tutte le altre società. Poiché il margine di dumping è inferiore al margine di pregiudizio, il dazio definitivo è fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Interesse dell'Unione

La Commissione ritiene che l'istituzione delle misure sia conforme all'interesse dell'Unione. Respinge le obiezioni degli importatori, inclusa quella relativa all'asserita mancanza di alternative UE per specifiche applicazioni infrastrutturali, richiamando la capacità produttiva dell'Unione e la presenza di importazioni da paesi terzi non cinesi.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento (UE) 2025/1189 sono riscossi in via definitiva fino ai livelli fissati dal presente regolamento; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Applicazione retroattiva sulle importazioni registrate

La Commissione dispone la riscossione del dazio definitivo sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2025/141, con decorrenza dal 19 marzo 2025. La misura si fonda sull'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base: importazioni registrate, informazione degli importatori sin dall'apertura dell'inchiesta, e ulteriore e sostanziale aumento dei volumi successivo all'apertura, accompagnato da una diminuzione dei prezzi, tale da compromettere l'effetto riparatore del dazio.

Aliquote individuali, fatturazione e anti-elusione

Le aliquote individuali si applicano solo se accompagnate da una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del produttore indicato. In mancanza, si applica l'aliquota per tutte le altre società. Il regolamento prevede inoltre che una modifica del nome societario possa consentire l'aggiornamento dell'aliquota individuale, previa istanza alla Commissione, e che aumenti significativi delle esportazioni di società con dazi inferiori possano dare luogo a un'inchiesta antielusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.

Nuovi esportatori e applicazione generale

L'articolo 4 consente di estendere il trattamento individuale ai nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta, di non essere collegati a soggetti assoggettati alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportazione verso l'Unione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedoganemercato internopolitica commerciale

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