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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2151

Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027

Normativa europea32025R2151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna per il periodo 2026-2027 la soglia di applicazione della direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni, riducendola da 5.538.000 EUR a 5.404.000 EUR. L’intervento serve ad ապահովare il coordinamento con la soglia prevista dall’Accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell’OMC, cui l’Unione deve conformarsi. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2026.

Adeguamento della soglia UE per le concessioni prevista dalla direttiva 2014/23/UE per il biennio 2026-2027

Ambito di applicazione

Si applica alle concessioni disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE, limitatamente alla soglia di valore di cui all’articolo 8, paragrafo 1, che determina l’applicazione delle regole europee di pubblicità e concorrenza. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la nuova soglia si applica dal 1° gennaio 2026. Il regolamento non introduce esclusioni ulteriori, ma aggiorna esclusivamente l’importo soglia per allinearlo agli obblighi dell’Accordo sugli appalti pubblici (GPA).

Regolamento delegato (UE) 2025/2151: soglia delle concessioni per il biennio 2026-2027

Il regolamento delegato interviene sulla direttiva 2014/23/UE, modificando la soglia economica che determina l’applicazione del regime europeo delle concessioni. La finalità è allineare la disciplina dell’Unione alla soglia prevista dall’Accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell’OMC, come richiamato nei considerando.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta l’atto delegato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE. Nei considerando si precisa che l’Accordo sugli appalti pubblici, come modificato, è uno strumento plurilaterale volto alla reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti e che si applica agli appalti di valore pari o superiore alle soglie espresse in diritti speciali di prelievo. L’obiettivo dell’Unione è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici di rispettare contemporaneamente gli obblighi derivanti dal diritto UE e dall’accordo internazionale.

Modifica della soglia di applicazione

L’unica modifica sostanziale riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE:

  • la soglia di 5.538.000 EUR è sostituita con 5.404.000 EUR.

Si tratta della soglia delle concessioni rilevante per stabilire quando si applicano le regole UE in materia di concessioni, con effetti pratici per le stazioni appaltanti e gli operatori economici interessati.

Revisione periodica e decorrenza

Il regolamento richiama il meccanismo di revisione biennale previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, secondo cui le soglie sono riesaminate ogni due anni e la revisione entra in vigore il 1° gennaio. In coerenza con tale meccanismo, la nuova soglia si applica dal 1° gennaio 2026 e vale per il periodo 2026-2027.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di attuazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento della soglia delle concessioni

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’importo di 5.538.000 EUR è sostituito da 5.404.000 EUR. La modifica riguarda la soglia rilevante per l’applicazione del regime europeo delle concessioni.

Ragione dell’intervento normativo

La revisione è effettuata per mantenere la corrispondenza tra la soglia della direttiva 2014/23/UE e quella prevista dall’Accordo sugli appalti pubblici, come modificato e approvato dall’Unione. Il regolamento richiama l’obiettivo di consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici di rispettare simultaneamente gli obblighi UE e internazionali.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le disposizioni si applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2026, in linea con il ciclo biennale di revisione delle soglie previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE.

Natura vincolante e applicabilità diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciconcessionimercato internopolitica commerciale

Testo integrale

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