Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 830/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Latina n. -OMISSIS-, recante la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- e MOD 209 rilasciati il -OMISSIS- in relazione all'istanza identificata con -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del modello 209, disposta per l'utilizzo di una certificazione di idoneità alloggiativa difforme dal vero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del contratto di soggiorno e del modello 209, adottato dopo che il Comune aveva disconosciuto la certificazione di idoneità alloggiativa prodotta nell'ambito della procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Ha dedotto: la nullità del provvedimento perché notificato in copia semplice; la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990; il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il datore di lavoro si era impegnato a garantire una sistemazione alloggiativa e che la documentazione risultata falsa non sarebbe stata riferibile alla domanda presentata in suo favore. L'Amministrazione ha resistito producendo una relazione istruttoria e documentazione dirette a dimostrare che l'unica certificazione alloggiativa prodotta per la procedura, intestata al datore di lavoro, era stata disconosciuta dal Comune e risultava difforme dal vero.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato perché la notificazione in copia semplice può incidere, al più, sulla regolarità o efficacia della notificazione, non sulla validità del provvedimento. Inoltre, la proposizione del ricorso dimostra la conoscenza dell'atto e sana il vizio della notificazione ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a.; la carenza formale avrebbe potuto rilevare, eventualmente, ai fini della rimessione in termini in caso di impugnazione tardiva, circostanza non verificatasi. Il secondo motivo è infondato: la revoca aveva carattere vincolato e necessitato, poiché l'utilizzo di documentazione difforme dal vero comportava la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Opera quindi l'art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. n. 241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento vincolato quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Tale disposizione è applicabile anche alla violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato quali elementi avrebbe potuto fornire nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sull'esito. Il terzo motivo è infondato perché la documentazione amministrativa ha dimostrato che la certificazione di idoneità alloggiativa, necessaria per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, era stata disconosciuta dal Comune e utilizzata nell'interesse del ricorrente per ottenere l'emersione. Il generico impegno del datore di lavoro a garantire un alloggio non sostituiva la certificazione richiesta, né risultava una diversa pratica di idoneità alloggiativa riferibile al ricorrente. L'utilizzo di documentazione falsa o non veritiera costituisce presupposto sufficiente per la revoca del contratto di soggiorno e del titolo eventualmente rilasciato. Non era applicabile l'orientamento sul cosiddetto falso innocuo, poiché non era stata dimostrata l'ascrivibilità della falsificazione a un intermediario e il ricorrente non aveva prodotto, neppure in giudizio, la documentazione genuina. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro subordinato irregolare nella quale è stata presentata la domanda relativa al ricorrente.

  • art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    Collega la procedura di emersione alla stipula del contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 e, quindi, alla garanzia di un alloggio conforme ai parametri legali.

  • art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

    L'utilizzo di dati o documenti non veritieri nell'istanza di emersione impedisce la produzione degli effetti del contratto di soggiorno e può fondare la revoca del titolo di soggiorno.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998

    garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

    La garanzia dell'alloggio conforme ai parametri minimi costituisce contenuto necessario del contratto di soggiorno.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda

    Esprime, secondo il giudice, un principio generale applicabile alle procedure di regolarizzazione e alle domande di titolo di soggiorno fondate su documentazione falsa.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    Prevede la decadenza automatica dai benefici ottenuti mediante dichiarazioni o documenti non veritieri; la decadenza rende vincolata la revoca del beneficio.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative e il preavviso di rigetto non impediscono l'adozione immediata del provvedimento vincolato quando l'esito non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La prima parte della disposizione si applica anche alla violazione degli artt. 7 e 10-bis quando il provvedimento è vincolato e l'interessato non indica elementi partecipativi potenzialmente decisivi.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la notificazione non può essere dichiarata nulla se ha raggiunto lo scopo a cui è destinata

    La proposizione del ricorso dimostra la conoscenza dell'atto e sana il vizio della notificazione effettuata mediante copia semplice.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sanatoria della notificazione prevista dal codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro subordinato irregolare, la documentazione valida relativa all'idoneità alloggiativa costituisce presupposto necessario per la stipula e la conservazione del contratto di soggiorno; l'utilizzo di una certificazione disconosciuta dall'ente competente può legittimare la revoca del contratto e del titolo di soggiorno eventualmente rilasciato.
  • Quando un beneficio amministrativo è stato ottenuto mediante l'utilizzo di documentazione non veritiera, la decadenza prevista dall'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e la conseguente revoca assumono carattere vincolato e necessitato.
  • La violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità del provvedimento vincolato se è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il destinatario deve inoltre indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sull'esito.
  • La notificazione di un provvedimento amministrativo in copia semplice, ove il destinatario abbia comunque conosciuto l'atto e lo abbia tempestivamente impugnato, non incide sulla validità del provvedimento e il vizio della notificazione si considera sanato per raggiungimento dello scopo.
  • Il cosiddetto falso innocuo può escludere le conseguenze sfavorevoli della documentazione non veritiera solo quando siano dimostrati l'intervento di un intermediario quale autore della falsificazione e l'immediata attivazione dell'interessato per acquisire e produrre la documentazione genuina.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.