Cassazione Civile, Ordinanza n. 36193/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2009. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo non notificato l'avviso di accertamento presupposto perché spedito per posta e non ritirato dalla destinataria, senza che risultasse inviata la comunicazione di avvenuto deposito. La regione, ricorrente per cassazione, ha censurato tale statuizione con un unico motivo, sostenendo che, in caso di notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo posta da parte dell'amministrazione, non occorre la comunicazione di avvenuto deposito e la notifica si perfeziona secondo la disciplina del servizio postale ordinario trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha chiarito che, per la notifica diretta degli atti impositivi effettuata dall'amministrazione a mezzo posta senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. n. 890 del 1982 riservata alle notifiche tramite ufficiale giudiziario o altri soggetti abilitati. In tale procedimento semplificato, quando il destinatario non ritira il plico per temporanea assenza, la notificazione si considera eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20
"può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari"
Ha attribuito agli uffici finanziari la facoltà di notificare direttamente gli atti al contribuente mediante posta, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
È richiamata solo per il profilo della modifica operata dalla L. n. 146 del 1998; non si applica alle notifiche dirette eseguite dall'amministrazione a mezzo posta ordinaria.
art. 380 bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il procedimento camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria procede a notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo posta, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario e non quella speciale delle notificazioni eseguite tramite ufficiale giudiziario.
- In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica diretta a mezzo posta si perfeziona decorso il termine di dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito.
- L'assenza di ritiro del plico da parte del destinatario non comporta di per sé l'inesistenza o la nullità della notifica quando siano rispettate le regole del procedimento postale ordinario previste per la notificazione diretta degli atti tributari.
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