Cassazione Civile, Ordinanza n. 22836/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda numerose cartelle di pagamento desunte da un estratto di ruolo che il contribuente assumeva di aver ritirato in data 22 marzo 2012. In primo grado il ricorso cumulativo era stato dichiarato inammissibile; la sentenza d'appello ha confermato l'inammissibilità sia del ricorso cumulativo, per la diversità delle pretese tributarie, sia per difetto di interesse ad agire, ritenendo in sostanza che, in mancanza di prova di mancata notifica delle cartelle, l'estratto di ruolo non fosse impugnabile e che le cartelle risultassero invece regolarmente notificate, con conseguente esclusione della prescrizione. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge ed errata applicazione delle norme processuali per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo, nonostante la legittimità del cumulo oggettivo di cause ex art. 29 d.lgs. n. 546/1992 e la possibilità di separazione dei giudizi; (2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 615 c.p.c., sostenendo la sussistenza dell'interesse ad agire per contestare anticipatamente l'invalidità della notifica delle cartelle, richiamando Cass. S.U. n. 19704/2015; (3) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR utilizzato documenti prodotti solo in appello (avvisi di ricevimento) senza dichiararne l'inammissibilità e senza adeguata motivazione; (4) violazione delle norme sulla prescrizione dei tributi, invocando il termine quinquennale per i crediti vantati da pubbliche amministrazioni e contestando l'applicazione del termine decennale affermata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo il sopravvenuto intervento normativo dell'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella o il ruolo sono direttamente impugnabili solo in presenza di uno specifico e attuale pregiudizio (partecipazione a gare, riscossione di crediti da parte di soggetti pubblici ex art. 48-bis, o perdita di benefici nei rapporti con la P.A.). Richiamando Cass. S.U. n. 26283/2022, la Corte ha affermato che la nuova disciplina si applica ai processi pendenti e concreta l'interesse ad agire; poiché nel caso concreto tale specifico interesse non era stato allegato nel corso del giudizio, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per il sopravvenuto intervento normativo e per il consolidarsi dell'orientamento delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come base del cumulo oggettivo di cause nei ricorsi tributari
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per sostenere l'impugnabilità anticipata di atti della riscossione in relazione alla mancata notifica della cartella
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per contestare l'utilizzo in appello di documenti prodotti tardivamente
art. 615 c.p.c.
richiamato in relazione alla tutela avverso l'esecuzione e alla contestazione dell'iscrizione a ruolo
art. 2953 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione decennale
art. 2945 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione
art. 5 D.L. 953/1982
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei tributi
art. 3 D.L. 2/1986
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei tributi
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
novellato nel senso che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella o il ruolo sono impugnabili solo in presenza di specifici pregiudizi
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti, che specifica l'interesse immediato alla tutela contro ruolo e cartella invalidamente notificati
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato dalla novella quale parametro del pregiudizio in caso di partecipazione a procedure di appalto
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla novella quale ipotesi di pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
art. 363 c.p.c.
richiamato per l'enunciazione del principio di diritto da parte delle Sezioni Unite
art. 372 c.p.c.
richiamato per l'ammissibilità del deposito di documenti relativi alla persistenza dell'interesse ad agire in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che delimita l'interesse ad agire contro ruoli e cartelle invalidamente notificati si applica anche ai giudizi pendenti, perché concretizza l'interesse alla tutela immediata.
- L'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione e deve essere allegato e, se del caso, documentato anche nel giudizio di legittimità; in mancanza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Quando manca lo specifico interesse tipizzato dalla legge, la Corte di cassazione non esamina nel merito gli ulteriori motivi relativi a nullità della notifica, utilizzo di documenti e prescrizione del credito.
- La sopravvenienza normativa e il consolidarsi di un nuovo orientamento delle Sezioni Unite possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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