Cassazione Civile, Ordinanza n. 19095/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IVA relativo all'anno 1990, inizialmente accolto in primo grado a favore del contribuente. L'Amministrazione ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile perché la notifica a mezzo posta non era stata dimostrata con il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata: il foglio prodotto dall'Agenzia, recante una data di spedizione, è stato ritenuto insufficiente poiché privo dell'indicazione e sottoscrizione del referente postale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 2699 c.c., sostenendo che la produzione dell'avviso di ricevimento attestasse la spedizione dell'appello e quindi la tempestività della notifica e della costituzione; 2) omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini e autorizzazione alla rinnovazione della notifica non andata a buon fine per causa non imputabile; 3) violazione degli artt. 153, comma 2, 291 e 350, comma 2, c.p.c. per il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione; 4) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere dichiarato d'ufficio l'inammissibilità senza contraddittorio. La Corte rileva che la notificazione dell'appello non si era perfezionata perché il destinatario era risultato trasferito e che l'Agenzia non aveva riattivato con immediatezza il procedimento notificatorio, limitandosi a chiedere la rimessione in termini solo con memorie successive. Richiamando il principio secondo cui, se la notifica di un'impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile, la parte deve riprendere autonomamente la notificazione entro un termine pari alla metà di quello di cui all'art. 325 c.p.c. salvo eccezioni rigorosamente provate, la Corte afferma che non vi era spazio per la rimessione in termini e che la declaratoria di inammissibilità dell'appello risultava corretta, seppure per una ragione diversa da quella indicata dalla CTR.
La decisione
La Corte rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il quarto motivo. Conferma la correttezza sostanziale della decisione di inammissibilità dell'appello resa dal giudice tributario regionale, pur correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Non viene applicato il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, num. 4; primo comma, num. 3
viene invocato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare vizi processuali e violazioni di legge
artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della documentazione prodotta a dimostrazione della tempestività dell'appello tributario
art. 156 c.p.c.
invocato per sostenere che eventuali irregolarità formali non avrebbero dovuto determinare l'inammissibilità se raggiunto lo scopo
art. 2699 c.c.
richiamato in relazione alla natura probatoria dell'atto e alla validità della prova documentale prodotta
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare l'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini
art. 153, secondo comma, c.p.c.
considerato dalla Corte nel quadro della rimessione in termini, ma ritenuto non utilizzabile perché la parte doveva riattivare autonomamente la notifica
art. 291 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di rinnovazione della notifica non andata a buon fine
art. 350, secondo comma, c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio di appello e alle attività di rinnovazione della notifica
art. 101, secondo comma, c.p.c.
invocato per dedurre la violazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
usato dalla Corte per correggere la motivazione della decisione impugnata, confermando comunque il dispositivo di inammissibilità
art. 325 c.p.c.
assunto come parametro temporale: la ripresa della notifica deve avvenire entro un termine pari alla metà di quello previsto da tale norma, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto di impugnazione non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte ha l'onere di riattivare autonomamente e con immediatezza il procedimento notificatorio, senza attendere un provvedimento autorizzativo del giudice.
- La ripresa della notificazione deve avvenire entro un termine ragionevolmente contenuto, individuato nel limite pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo che siano allegate e rigorosamente provate circostanze eccezionali.
- Non è configurabile un diritto alla preventiva autorizzazione giudiziale alla rinnovazione della notifica: l'iniziativa spetta alla parte, per ragioni di economia processuale e di speditezza del giudizio.
- Se la parte non riattiva tempestivamente la notificazione dopo l'esito negativo, la richiesta di rimessione in termini non può essere accolta e la mancata prosecuzione del procedimento notificatorio giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- Il giudice di legittimità può correggere la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato finale sia comunque conforme a diritto.
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