Cassazione Penale, Sentenza n. 26915/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione del decreto di confisca di prevenzione (decreto n.47/2015 del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile il 16/5/2018) sulla base di "novità" emerse nell'incidente di esecuzione promosso da Montilla Giuseppina/Carmelina: si sostiene che solo una porzione dell'immobile confiscato era nella disponibilità del ricorrente (7 su 19 vani), che i lavori del 2009 riguardarono principalmente la facciata e una tettoria e che la ristrutturazione interna e l'abitazione di parte dell'immobile da parte di familiari ridurrebbero la rilevanza delle risultanze che avevano giustificato la confisca
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, finalizzate a una rivalutazione di elementi già valutati dalla Corte territoriale; ha condiviso che le emergenze dedotte in sede esecutiva non costituiscono "prova nuova" rilevante perché si tratta di elementi deducibili e disponibili già in sede di procedimento di prevenzione (richiamando la giurisprudenza della Cassazione sul tema), e ha inoltre osservato che la decisione resa in sede esecutiva non incide in modo diretto e irriducibile sul decreto ablativo (il subalterno 5 risultava estraneo al contesto e non era stato sequestrato). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 159/2011
Applicata per valutare i presupposti della revocazione della misura di prevenzione: la Corte interpreta che la "prova nuova" rilevante per la revoca è quella emersa dopo la definitività e non include fatti o elementi che erano deducibili e non dedotti nel procedimento originario, salvo impossibilità derivante da forza maggiore
art. 125 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alle modalità di impugnazione/ricorso: la Corte sottolinea l'esigenza di censure specifiche e critiche rispetto all'ordinanza impugnata, escludendo ricorsi caratterizzati da genericità e rivalutazioni generali del materiale valutato dalla Corte territoriale
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
sent. n. 51091/2019 e altre (Sez.1 n.1649/2021; Sez.2 n.28305/2021; Sez.6 n.27689/2021)
Principio consolidato secondo cui "prova nuova" utile alla revoca ex tunc include sia elementi preesistenti scoperti dopo la definitività sia fatti sopravvenuti, ma non elementi che erano deducibili nel procedimento originario se non sussistono motivi di forza maggiore che ne giustifichino la tardiva deduzione
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una confisca di prevenzione occorre allegare e provare una "prova nuova" che non fosse deducibile nel procedimento originario; elementi semplicemente non dedotti prima sono generalmente inammissibili
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con le ragioni dell'ordinanza impugnata: argomentazioni generiche o miranti a una mera rivalutazione del materiale sono escluse
- Decisioni o accertamenti emersi in sede di esecuzione che riguardino porzioni di cespite diverse o la responsabilità di terzi non incidono automaticamente sul decreto ablativo se non dimostrano un contrasto irriducibile con le motivazioni del provvedimento originario
- Se una parte dell'immobile non era stata sequestrata e risultava distinta, ciò può essere elemento a favore dell'estraneità, ma va provato in modo tale da incidere specificamente sulle ragioni che avevano determinato la confisca (valore, contributo ai lavori, disponibilità effettiva)
- Ricorsi infondati o caratterizzati da colpa nella determinazione possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per il proponente
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