Sentenza del 18/12/2019 n. 33652 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato tardivo il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento relativo a un maggior reddito IRPEF per il 2002. Con il primo motivo ha contestato la data di perfezionamento della notifica dell'avviso, sostenendo che fosse il 28 settembre 2008 e non il 20 settembre 2008, così da rendere tempestivo il ricorso alla CTP notificato il 25 novembre 2008. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'appello dell'Ufficio fosse tardivo e che l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado fosse stata sollevata solo tardivamente. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia della CTR sulle contestazioni relative all'utilizzo di un'autovettura acquistata nel 2004, quindi dopo il periodo d'imposta accertato, e all'acquisto di un terreno agricolo qualificato come bene strumentale all'attività agricola.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché il ricorrente non aveva rispettato il principio di autosufficienza del ricorso: non aveva trascritto integralmente gli atti e la documentazione necessari a consentire alla Corte di verificare la correttezza della notifica e il contenuto degli atti difensivi dell'Ufficio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché l'inammissibilità delle censure preliminari ha impedito l'esame delle questioni di merito. Non sono state liquidate spese, dato che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Il contribuente, quale ricorrente soccombente, è stato tuttavia tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5
La norma è stata invocata dal contribuente in relazione all'accertamento sintetico e alla prova contraria riguardante gli incrementi patrimoniali, ma la Corte non ha esaminato la questione di merito perché il relativo motivo è stato assorbito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia vizi relativi alla notificazione o al contenuto degli atti processuali deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali, e normalmente le parti rilevanti o integrali degli atti, così da consentire alla Corte di verificare la censura senza ricorrere a documenti o fonti esterne.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che una notifica sia avvenuta in una data diversa: occorre indicare e trascrivere gli elementi documentali indispensabili per consentire alla Corte di controllare autonomamente la censura.
- Le contestazioni sulla tardività di un ricorso o di un appello devono essere supportate dalla precisa indicazione degli atti processuali e delle relative date; la mancata trascrizione degli atti rilevanti può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Quando i motivi preliminari vengono dichiarati inammissibili, le questioni di merito possono essere dichiarate assorbite e non vengono esaminate, anche se potenzialmente fondate.
- La mancata costituzione o attività difensiva della parte intimata può escludere la liquidazione delle spese processuali, ma non impedisce la dichiarazione di soccombenza del ricorrente né l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- In materia di accertamento sintetico, la prova che un bene non apparteneva al periodo d'imposta o che costituiva un bene strumentale può essere rilevante nel merito; tuttavia, tale argomentazione deve superare prima i requisiti di ammissibilità processuale e di corretta deduzione in cassazione.
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