Cassazione Penale, Sentenza n. 28131/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione ex art.45 c.p.p. per pericolo concreto di assenza di imparzialità del giudice procedente. Il ricorrente denuncia l'esistenza di una "situazione locale grave" caratterizzata da una presunta complicità e condotte ostili di più magistrati (tra cui dr. Imperato, dr. Romito, dr. Lionello, dr.ssa Malavasi, dr.ssa Bombana, dr. Liccardo, dr. Pucilli, dr. Guerzoni, dr. Di Giorgio, dr.ssa Benetello), con il coinvolgimento di avvocati e della Direzione Nazionale Antimafia, finalizzate a delegittimarlo, adarchiviare o indirizzare procedimenti contro di lui, a istruire denunce contro ignoti e a ostacolare la sua attività professionale. Sostiene che tali comportamenti configurino un contesto territoriale anomalo che potrebbe turbare la libertà di autodeterminazione dei partecipanti al processo e ingenerare legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'istanza poggiasse su elementi autoreferenziali, congetture e illazioni personali, privi di fatti oggettivi idonei a dimostrare una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale e sufficiente a compromettere l'imparzialità dell'ufficio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la rimessione è un'eccezione al principio del giudice naturale e richiede una prova concreta e univoca di abnormità ambientale; eventuali condotte di singoli magistrati devono essere valutate tramite astensione o ricusazione se limitate a soggetti individuati. Per questi motivi la richiesta è stata dichiarata inammissibile ai sensi degli artt.48, co.6 e 49, co.2 c.p.p. e il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000.
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
Disciplina la rimessione del processo ad altra sede per gravi situazioni locali che possono compromettere l'imparzialità; la Corte ricorda che l'istituto è eccezionale e richiede prove concrete di una situazione ambientale anomala.
art. 46 cod. proc. pen.
Regola gli adempimenti formali per la richiesta di rimessione; il ricorrente ha attestato l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo.
artt. 48, co. 6 e 49, co. 2 c.p.p.
Prevedono l'inammissibilità della richiesta quando manifestamente infondata e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico dell'istante; la Corte ha applicato tali disposizioni condannando il ricorrente al pagamento di euro 3000.
Principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge
Richiamato dalla Corte per motivare un'interpretazione restrittiva dell'istituto della rimessione: la deroga a tale principio è possibile solo in presenza di circostanze oggettive e gravi.
Massime di principio
- La rimessione ad altro giudice è un rimedio eccezionale: va concessa solo se è provata una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale che incida concretamente sull'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.
- Denunce, esposti o controversie personali nei confronti di singoli magistrati non bastano, di per sé, a giustificare la rimessione; per i casi circoscritti a singoli giudici sono adeguati gli strumenti di astensione e ricusazione.
- Le prove addotte devono essere oggettive e univoche; congetture, illazioni o ricostruzioni autoreferenziali sono insufficienti e possono comportare la dichiarazione di inammissibilità.
- Anche i comportamenti del pubblico ministero possono rilevare, ma solo se dimostrano di aver pregiudicato la libera determinazione dei partecipanti o di aver creato motivo di legittimo sospetto sull'ufficio giudiziario nel suo complesso.
- La presentazione di una richiesta manifestamente infondata può comportare sanzioni pecuniarie a carico del richiedente (cassa delle ammende).
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