Cassazione Civile, Ordinanza n. 27548/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2013 e 2015, emessi a seguito di PVC, con cui l'Ufficio contestava la partecipazione a una frode fiscale finalizzata all'evasione di imposte dirette e IVA. La contestazione riguardava, da un lato, un meccanismo di esternalizzazione del costo del lavoro tramite società filtro prive di organizzazione, ritenute interposte nella catena produttiva e utilizzate per emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; dall'altro, l'utilizzo di fatture di acquisto per prestazioni oggettivamente inesistenti, asseritamente finalizzate ad abbattere il reddito d'impresa. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CGT di secondo grado del Lazio aveva confermato, ritenendo provata per presunzioni la partecipazione alla frode e non raggiunta la prova contraria. In cassazione la società deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando: contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di merito qualificato le operazioni come soggettivamente e oggettivamente inesistenti, ma al contempo parlato di sovrafatturazione; omessa pronuncia sul primo motivo di appello; ultrapetizione perché la sovrafatturazione non sarebbe stata contestata negli atti impositivi; omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura rivolta alla sentenza di primo grado, osservando che eventuali vizi motivazionali della decisione di primo grado restano assorbiti dalla motivazione della sentenza di appello e che non è deducibile un vizio di motivazione se non nei limiti della nullità per motivazione apparente. Ha poi ritenuto infondate le censure contro la sentenza di appello: il riferimento alla sovrafatturazione non era incompatibile con la contestazione di operazioni inesistenti, poiché riguardava l'indicazione fittizia di costi inesistenti e componenti negativi di reddito insussistenti; inoltre non vi era omessa pronuncia, poiché il giudice di appello si era espresso sul punto, sicché le doglianze incompatibili dovevano intendersi implicitamente rigettate. È stata dichiarata inammissibile anche la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per effetto della doppia conforme, nonché quella di ultrapetizione per difetto di specificità. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al raddoppio del contributo unificato e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre a quella in favore della Cassa delle Ammende nei termini indicati in dispositivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3 e 4; n. 5
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi formulati sotto i diversi vizi di legittimità invocati, rilevando tra l'altro la preclusione del controllo sul fatto in presenza di doppia conforme.
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di appello si era comunque pronunciato sul punto controverso, con rigetto implicito delle tesi incompatibili.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4), e 62, comma 1
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali del contenzioso tributario, ma la Corte non ha accolto le doglianze fondate su tali disposizioni.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 3, comma 1; artt. 17, primo comma, 18, primo comma, 19, primo comma
Norme IVA invocate per contestare la qualificazione fiscale delle operazioni e la deducibilità/detraibilità, senza che la censura venisse accolta.
artt. 1655 e 1656 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la ricostruzione del rapporto e dell'esternalizzazione del lavoro, senza incidenza sull'esito del ricorso.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 1, comma 1, lett. a)
Richiamato nel quadro della contestazione di frode fiscale e della nozione penal-tributaria di operazioni inesistenti.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati con riferimento alla prova presuntiva del coinvolgimento nella frode; la Corte ha confermato la sufficienza del ragionamento presuntivo valorizzato dai giudici di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito la prova presuntiva del meccanismo fraudolento e che la società non avesse dato prova contraria.
art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
La condanna alle somme ulteriori è stata ricollegata alla conferma della proposta di definizione accelerata, con liquidazione equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- In materia tributaria, la motivazione della sentenza di appello assorbe eventuali vizi della sentenza di primo grado, sicché le censure devono concentrarsi sulla decisione di secondo grado.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la questione in motivazione, anche in forma sintetica, dovendosi intendere implicitamente respinte le difese logicamente incompatibili con la decisione.
- La qualificazione di un meccanismo come frode con fatture per operazioni inesistenti può coesistere con il riferimento alla sovrafatturazione dei costi, se quest'ultima indica l'esposizione di componenti negativi fittizi e non la genuinità delle prestazioni sottostanti.
- La prova del coinvolgimento del contribuente in una frode fiscale può essere fornita dall'Ufficio tramite presunzioni, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea a superarle.
- La censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando opera il regime della doppia conforme e non emergano i presupposti stretti per sindacare il fatto.
- Una doglianza di ultrapetizione deve essere specifica e ancorata agli atti impositivi e ai documenti di causa; in difetto, è inammissibile.
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