Ordinanza n. 1428/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 0004301 del 07.01.2025 del SUI presso la Prefettura di Napoli notificato a mezzo PEC il 06.03.2026, con il quale è stata disposta di revoca del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, prot. P‑NA/L/Q/2022/101362 del 02.08.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all'ingresso precedentemente rilasciato. Dalla motivazione cautelare emergono censure riferite, in sostanza, all'illegittima imputazione al ricorrente delle conseguenze del notevole ritardo nella definizione della procedura presupposta e nell'esecuzione degli accertamenti relativi al rapporto di lavoro originario. Il ricorrente ha inoltre rappresentato e documentato di avere, nel frattempo, reperito una diversa opportunità lavorativa, percependo redditi adeguati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale, sussistenti gli estremi per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il giudice ha considerato non imputabile al ricorrente il consistente lasso di tempo occorso per la conclusione della procedura relativa al nulla osta; ha rilevato che l'Amministrazione, dopo avere mantenuto un contegno inerte per diverso tempo, appariva avere irragionevolmente trasferito sul ricorrente l'alea del decorso temporale; ha valorizzato il fatto che gli accertamenti sul rapporto originario fossero stati svolti solo dopo lungo tempo, quando il ricorrente aveva già reperito altra occupazione, documentata mediante contratto di lavoro e buste paga, con redditi adeguati. La trattazione del merito è stata fissata per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il giudice ha applicato la disciplina della tutela cautelare collegiale, ritenendo sussistenti, in sede di sommaria delibazione, i presupposti per l'accoglimento della domanda e la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando la definizione di una procedura amministrativa presupposta si protrae per un tempo considerevole per ragioni non imputabili al privato, l'Amministrazione non può irragionevolmente addossargli le conseguenze sfavorevoli derivanti dal decorso del tempo.
- L'inerzia o il ritardo dell'Amministrazione nella verifica di una situazione presupposta rilevano, in sede cautelare, ai fini della valutazione della ragionevolezza del provvedimento successivamente adottato, soprattutto quando nel frattempo siano mutate le condizioni lavorative del privato.
- Ai fini della tutela cautelare, la documentazione relativa a una nuova opportunità lavorativa e ai redditi percepiti può assumere rilievo nel bilanciamento degli interessi e nella valutazione degli effetti pregiudizievoli della revoca di un precedente nulla osta.
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