Cassazione Civile, Ordinanza n. 17135/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un fondo di proprietà privata sul quale era stata disposta un'occupazione legittima per la realizzazione di un collettore fognario; scaduto il titolo, l'opera era rimasta sul terreno e la proprietaria aveva chiesto il risarcimento dei danni per la perdita/limitazione del bene e per la diminuzione dei frutti e del valore del fondo. Dopo un primo e un secondo grado, la causa era giunta in cassazione con ricorso della società proprietaria contro la sentenza di rinvio. I motivi del ricorso censuravano: 1) la mancata liquidazione delle spese di c.t.u.; 2) il mancato esame di documenti prodotti in rinvio, ritenuti rilevanti per qualificare il terreno e quantificare il danno; 3) l'erronea applicazione delle norme sul risarcimento e sugli interessi, lamentando che il giudice non avesse valorizzato vocazione edificatoria, redditività del fondo, danno al residuo e interessi anatocistici; 4-7) l'asserita erronea valutazione delle prove, in particolare della c.t.u., e la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa indicazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale emendabile in correzione, senza violazione dell'art. 91 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nel giudizio di rinvio è preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo ipotesi non dedotte, e comunque mancava l'autosufficienza sulla loro decisività; ha respinto il terzo motivo rilevando che la sentenza rescindente aveva escluso l'occupazione acquisitiva e configurato un illecito permanente da illegittima servitù, sicché il giudice di rinvio si era correttamente attenuto al dictum, liquidando i danni in base alla natura agricola del fondo, all'assenza di prova di una diversa utilizzazione e alla proiezione futura del pregiudizio; ha dichiarato inammissibili i motivi residui perché si risolvevano in censure di merito sulla valutazione delle prove e della c.t.u., senza evidenziare un vero vizio di violazione dell'art. 115 o 2697 c.c. o una motivazione apparente. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza; l'eventuale omissione di liquidazione del compenso del c.t.u. non comporta violazione della norma se non viene addossato alla parte vittoriosa il relativo esborso.
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio l'istruzione è sostanzialmente chiusa; nuove prove o nuovi documenti sono preclusi salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla cassazione o impossibilità non imputabile di produrli prima.
art. 2043 c.c.
L'illegittima permanenza dell'opera sul fondo è stata ricondotta a un illecito permanente da illegittima servitù, fonte di risarcimento per perdita di frutti, diminuzione di valore e ulteriori oneri prevedibili.
art. 1224 c.c.
La censura relativa a interessi e svalutazione è stata respinta perché il giudice di merito aveva liquidato il danno all'attualità e la doglianza non si confrontava con tale ratio.
art. 1283 c.c.
La domanda di interessi anatocistici è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto l'atto introduttivo che la conteneva.
art. 184 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della produzione documentale, ma ritenuto inconferente nel giudizio di rinvio.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ribadito la preclusione alle nuove produzioni nel rinvio ex art. 394 c.p.c.
art. 359 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza incidere sulla regola di preclusione istruttoria nel giudizio di rinvio.
art. 115 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando valuta diversamente le prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa della forza probatoria degli elementi raccolti rientra nel potere del giudice di merito ed è sindacabile solo entro limiti molto ristretti.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice ne attribuisce il carico alla parte sbagliata, non se valuta erroneamente l'esito della prova.
art. 113 c.p.c.
Il richiamo è stato giudicato inconferente, poiché il giudice di merito aveva deciso secondo diritto e aveva legittimamente fatto ricorso alla liquidazione equitativa del danno.
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di rinvio conteneva un apparato argomentativo ampio e coerente.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è stata considerata sorretta da un fondamento normativo e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, escludendo che le censure formulate integrassero i vizi denunciati.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è eccezionale e non può essere usata per colmare lacune probatorie della parte, salvo che vi siano fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie imposte dalla cassazione o impossibilità non imputabile di produrli prima.
- La mancata liquidazione, in sentenza, del compenso del consulente tecnico d'ufficio non integra automaticamente violazione dell'art. 91 c.p.c., potendo trattarsi di mero errore materiale emendabile in sede di correzione.
- In cassazione non è denunciabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. la mera contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la norma è violata solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; se il giudice valuta in modo non condiviso l'esito della prova, la censura investe semmai il merito o il vizio motivazionale, non la regola di riparto.
- Quando una precedente sentenza di cassazione delimita il thema decidendum e qualifica il fatto come illecito permanente da illegittima servitù, il giudice di rinvio deve attenersi a tale qualificazione e può liquidare il danno considerando perdita di frutti, diminuzione di valore e pregiudizi futuri prevedibili.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima se il giudice indica gli elementi di fatto e i criteri logico-giuridici utilizzati; essa non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è assente o meramente apparente.
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