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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 320/2024, relativa all’accredito della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, passata in giudicato e non impugnata, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il giudicato aveva imposto al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese del giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all’Avvocatura dello Stato e al Ministero; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità attuative, l’eventuale emanazione del provvedimento in luogo dell’amministrazione e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga obblighi della pubblica amministrazione rimasti ineseguiti. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e con un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha adottato le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato e ha nominato il commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato riguardanti obblighi della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso quale presupposto di ammissibilità dell’azione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplinano, secondo il giudicato da eseguire, la costituzione e le modalità di attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di obblighi della pubblica amministrazione stabiliti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando le relative statuizioni siano rimaste ineseguite.
  • Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre dimostrare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie da parte dell’amministrazione.
  • In presenza di un giudicato contenente un obbligo puntuale di facere e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare le specifiche modalità di esecuzione e assegnare un termine ultimativo per l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell’interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione, per adottare direttamente gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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