Cassazione Penale, Ordinanza n. 12078/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna a pena detentiva e pecuniaria per diversi reati. In particolare, contestava l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di tentate lesioni aggravate, sostenendo che al più potesse ravvisarsi una condotta di resistenza a pubblico ufficiale. Deduceva inoltre che la pena irrogata, anche per effetto del vincolo della continuazione con i reati satellite, fosse eccessiva. La Corte ha però rilevato che le censure erano meramente ripropositive di quelle già formulate in appello, prive di reale contenuto critico e finalizzate a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; inoltre, il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, né sul tema della responsabilità né su quello del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso si limitava a riproporre le medesime doglianze già esaminate e respinte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la motivazione della Corte territoriale sulla responsabilità era ritenuta congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica; parimenti, la censura sulla pena era giudicata generica e priva di specifico aggancio al ragionamento del giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Non è citato espressamente nel testo; non emergono norme sostanziali specifiche applicate nel provvedimento di legittimità, che decide solo sull'ammissibilità del ricorso e sulle spese.
art. 616 c.p.p.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione di questi ultimi sia congrua e non manifestamente illogica.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e argomentate con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione di eccessività della pena è censura generica e inidonea.
- La mancata riproduzione o considerazione dei passaggi decisivi della motivazione di merito integra difetto di specificità del ricorso e ne determina l'inammissibilità.
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