Cassazione Penale, Sentenza n. 28024/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza di appello per violazione di norme processuali relative alla notifica del decreto di citazione in appello: sostengono che il primo decreto (15/02/2022) notificato a mani proprie a Di Simone fu dichiarato nullo; il nuovo decreto (28/03/2022) per l'udienza del 21/04/2022 non fu efficacemente notificato alle imputate per inidoneità del domicilio eletto (verbale di vane ricerche). Sostengono che, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., la notifica doveva essere eseguita anche presso le avvocate di fiducia sia "in proprio" sia come domiciliatarie, mentre nel fascicolo risultano invii pec indirizzati alle difensore esclusivamente nelle loro qualità di difensori e la notifica ex art.161, c.4 è risultata eseguita via PEC solo all'avv. Mincione ma non all'avv. Baldacci
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi relativi alla notifica, ammettendo il ricorso. Pur richiamando la giurisprudenza che consente l'invio in unica copia al difensore sia in proprio sia domiciliatario, ha rilevato che nel caso concreto l'atto non era stato inviato in tale forma e che mancava la notifica ex art.161, c.4 alla sola avv. Baldacci. Non risultando sussistere cause di non punibilità e non potendosi pronunciare un proscioglimento nel merito, la Corte ha tenuto conto del decorso dei termini e delle sospensioni e ha constatato che il reato è ormai estinto per prescrizione. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la notifica al difensore domiciliatario; la Corte ritiene che la mancata notifica a tutti i difensori domiciliatari rileva e può determinare l'ammissibilità del ricorso per vizio formale della citazione in appello
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma richiamata per la definizione del ricorso; utilizzata come riferimento procedurale nella gestione del ricorso
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle cause di inammissibilità; la Corte ha verificato che nessuna delle cause di inammissibilità previste è intervenuta
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di inammissibilità dei mezzi di impugnazione; la Corte ha accertato che non ricorrevano i presupposti di inammissibilità
art. 129, comma finale, cod. proc. pen.
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto non emergere dal fascicolo una causa di non punibilità che giustificasse il proscioglimento
D.Lvo 74/2000 (articolo relativo alle violazioni tributarie)
Norma sostanziale richiamata perché le imputate erano state ritenute responsabili della omissione di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'IVA per l'anno 2010
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione in appello via PEC al difensore è valida solo se l'atto è inviato in modo univoco sia come 'in proprio' sia come 'domiciliatario' quando il difensore ricopre entrambe le funzioni; la mancata trasmissione nelle forme richieste può determinare la nullità e rendere ammissibile il ricorso in Cassazione
- Se la notifica domiciliaria risulta incompleta (es. notificata a un solo difensore domiciliatario quando ve ne sono più di uno), il vizio processuale può comportare l'annullamento della sentenza impugnata per vizio procedurale
- Quando, a seguito dell'accertamento di vizi formali sulla notifica, non è possibile pronunciarsi sul merito e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato
- Il rispetto delle formalità di notifica è essenziale per la validità del processo: difensori e uffici devono garantire invii pec conformi (indirizzi corretti, indicazione di qualità 'in proprio' e/o 'domiciliatario', invio in un'unica copia formale quando previsto) e conservare le ricevute come prova
- In presenza di dubbi sulla regolarità della notifica, la difesa può prospettare il vizio in appello e in Cassazione; il pubblico ministero può chiedere l'inammissibilità ma la Corte valuta l'ammissibilità e l'opportunità di accertare l'eventuale estinzione per prescrizione
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