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Sentenza

Sentenza n. 8092/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14.12.2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), ed in particolare degli atti indicati in ricorso; del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell''''art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS).

Giustizia amministrativa202303435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di determinazione e riparto dell'importo dovuto per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai relativi atti ministeriali, all'accordo Stato-Regioni e agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato, anche mediante trasposizione di un precedente ricorso straordinario, la determinazione della Provincia autonoma di Trento con cui era stato quantificato a suo carico il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni e gli ulteriori atti presupposti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, pagando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, non risultava trasmesso alla segreteria del TAR dalla Provincia autonoma di Trento il provvedimento di accertamento del tempestivo pagamento previsto dalla stessa disposizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023: quest'ultima richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, di un atto di accertamento del pagamento, da pubblicare e comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Poiché mancava tale comunicazione, non si era perfezionata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere; il pagamento e l'adesione alla procedura determinavano però la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo.

    La cessazione della materia del contendere richiede una fattispecie complessa, perfezionata cumulativamente dal pagamento tempestivo della quota ridotta e dall'accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale, con comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse, in assenza dei presupposti specifici per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale subordina la cessazione della materia del contendere a più adempimenti posti a carico di soggetti diversi, la fattispecie si perfeziona solo con l'integrale realizzazione di tutti gli adempimenti previsti, inclusa l'eventuale attestazione e comunicazione dell'amministrazione al giudice.
  • Il pagamento della quota ridotta previsto da una disciplina transattiva o definitoria può far venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso, ma non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se manca l'atto amministrativo di accertamento e comunicazione richiesto dalla legge.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, quando non ricorrono i presupposti della specifica fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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