Cassazione Penale, Sentenza n. 25599/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne per: 1) incauto acquisto di una bicicletta ritenuta provento di furto, sostenendo che la prova si fondava sulle dichiarazioni rese dallo stesso al momento del controllo (dichiarazioni previste dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.) e che il solo fatto che la bici fosse stata comprata in "Piazzale Cantore" non fosse sufficiente a provarne la provenienza illecita; 2) possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 cod. pen.), deducendo che gli strumenti sequestrati erano funzionali a piccole manutenzioni e dunque non costituivano prova del reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: le dichiarazioni rese dall'imputato al momento del controllo (art. 350, comma 7, cod. proc. pen.) sono inutilizzabili nella fase dibattimentale se non emerge chiaramente che siano state rese liberamente e senza sollecitazioni; poiché la qualificazione della bicicletta come provento di furto si era basata su tali dichiarazioni (compresa l'indicazione di "Piazzale Cantore"), la condanna per incauto acquisto è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile e la condanna per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. è stata ritenuta irrevocabile: la Corte d'appello aveva motivato che la quantità e la tipologia degli attrezzi rinvenuti erano sproporzionate rispetto alla mera manutenzione di una bicicletta, onere della giustificazione spettante all'imputato. Per l'inammissibilità residua del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto hanno utilizzabilità limitata alla fase predibattimentale e solo se emerge chiaramente che siano state rese liberamente, senza coercizione o sollecitazione; se rese e poi utilizzate in dibattimento senza tale verifica, risultano inutilizzabili e possono determinare l'annullamento della decisione basata su di esse.
art. 707 cod. pen.
Il reato si configura per il possesso o la immediata disponibilità di arnesi atti allo scasso; grava sull'imputato l'onere di fornire una seria giustificazione circa la destinazione lecita degli strumenti rinvenuti. Quantità e tipologia degli attrezzi possono dimostrare l'assenza di giustificazioni plausibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, determinata equitativamente dal giudice.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in determinate condizioni, norma applicata nel procedimento di cassazione (richiamata nella relazione procedurale).
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato al momento del controllo (art. 350, comma 7) sono utilizzabili con grande cautela: se diventano elemento decisivo della prova in dibattimento senza che sia accertata la loro piena libertà (assenza di sollecitazioni o coercizione), la decisione può essere annullata.
- Il solo luogo di acquisto di un bene (es. "Piazzale Cantore") non è di per sé sufficiente a provare la provenienza illecita; è necessario che la prova sia fondata su elementi processualmente utilizzabili e non esclusivamente su dichiarazioni inutilizzabili.
- In tema di art. 707 cod. pen., il possesso o la immediata disponibilità di arnesi atti allo scasso configura il reato salvo che l'imputato fornisca una giustificazione seria e coerente; la valutazione tiene conto della quantità, qualità e coerenza dell'attrezzeria rispetto all'uso dichiarato.
- In caso di annullamento parziale si può disporre il rinvio per nuovo esame limitato al profilo affetto da vizio, mentre le affermazioni di responsabilità non impugnate o giudicate irrevocabili restano operative.
- Il soccombere parziale in cassazione può comportare comunque oneri economici per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato nelle parti residue.
Testo integrale
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