Sentenza n. 207/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo nr. 660/2024 (RG 1938/2024), provvisoriamente esecutivo reso il 21/11/2024, pubblicato in pari data con nr. di rep. 1943/2024, notificato a mezzo p.e.c. il 21/11/2024; non opposto, reso definitivamente esecutivo con decreto del 10/1/2025 (decreto di esecutorietà n. cron. 45/2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 660/2024, inizialmente provvisoriamente esecutivo e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo. Il ricorso è stato notificato al Comune il 30 aprile 2025 e depositato telematicamente il 21 maggio 2025. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di irricevibilità per tardività del deposito e lo ha sottoposto al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha quindi agito oltre il termine processuale dimidiato applicabile al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività del deposito. Ha ritenuto che, nei giudizi di ottemperanza disciplinati dagli artt. 112 e seguenti c.p.a., i termini processuali siano dimezzati ai sensi dell’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a. Pertanto, anche il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso notificato deve essere ridotto a quindici giorni, decorrenti dal perfezionamento della notificazione per il destinatario. Poiché il ricorso, notificato il 30 aprile 2025, è stato depositato il 21 maggio 2025, il termine di quindici giorni è stato superato. L’irricevibilità è stata dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario.
art. 45 c.p.a.
Il termine perentorio per il deposito telematico del ricorso notificato, ordinariamente pari a trenta giorni, è ridotto a quindici giorni nel giudizio di ottemperanza.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
Il ricorso depositato oltre il termine processuale perentorio deve essere dichiarato irricevibile.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
L’azione di ottemperanza è soggetta al rito e ai termini processuali speciali previsti per l’esecuzione del giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti il profilo di irricevibilità rilevato d’ufficio prima di decidere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari; pertanto, il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato è ridotto a quindici giorni.
- Il termine dimidiato per il deposito del ricorso di ottemperanza decorre dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario; il deposito effettuato oltre quindici giorni determina l’irricevibilità del ricorso.
- L’irricevibilità per tardività del deposito può essere rilevata d’ufficio, purché il giudice avvisi previamente la parte del relativo profilo ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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