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Sentenza

Sentenza n. 6376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in € 400,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, con accredito complessivo di € 2.000,00, e aveva successivamente promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero. Il TAR aveva accolto il ricorso, assegnando al Ministero 120 giorni per costituire il beneficio, ma aveva liquidato le spese del giudizio in soli € 400,00. L’appello riguardava esclusivamente il capo relativo alle spese. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 26 c.p.a., dei parametri forensi e delle disposizioni poste a tutela del decoro professionale, sostenendo che la liquidazione fosse immotivata, abnormemente esigua e inferiore ai valori tabellari applicabili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha rilevato che, essendo la docente risultata vittoriosa nel giudizio di ottemperanza, trovava applicazione il principio della soccombenza, previsto dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c. Il giudice dispone di ampia discrezionalità nella quantificazione delle spese, ma non può porre le spese a carico della parte vittoriosa né liquidare somme meramente simboliche o abnormemente esigue, lesive del decoro professionale. La motivazione specifica è necessaria soprattutto quando il giudice si discosta dal criterio della soccombenza o adotta una liquidazione particolarmente ridotta. Poiché la sentenza di primo grado non aveva indicato alcuna ragione per la liquidazione di € 400,00 e tale importo risultava inferiore ai valori ritenuti applicabili dalla Sezione, il Consiglio di Stato ha rideterminato le spese del giudizio di ottemperanza in € 800,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiama il principio della soccombenza nella regolazione delle spese del processo amministrativo e l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce la regola generale secondo cui la parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato dall’appellante in relazione ai limiti e alle condizioni della compensazione o diversa regolazione delle spese.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la motivazione semplificata mediante richiamo a precedenti conformi.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio

    Consente il rinvio alle motivazioni di precedenti giurisprudenziali, nel rispetto dell’obbligo di sintesi.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di sinteticità della motivazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice civile e poi fatto valere nel giudizio di ottemperanza.

  • D.M. n. 147/2022

    I valori tabellari sono utilizzati come parametro per valutare l’inadeguatezza della liquidazione di € 400,00, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    Prevede la riduzione dei valori parametrici considerata nella verifica della congruità della liquidazione.

  • D.M. n. 55/2014

    È richiamato quale fonte dei parametri forensi e delle soglie minime considerate a tutela dell’adeguata remunerazione professionale.

  • D.M. n. 37/2018

    È richiamato dall’appellante e dal giudice nel quadro dei parametri forensi e dei limiti alla riduzione dei compensi.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale e alla congruità della remunerazione dell’attività forense.

  • l. n. 247/2012

    È richiamata quale normativa sull’ordinamento della professione forense e sulla tutela del decoro professionale.

  • l. n. 794/1942

    È richiamata dall’appellante in materia di compensi professionali forensi.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue ordinariamente il principio della soccombenza; il giudice non può porre le spese a carico della parte vittoriosa né derogare immotivatamente a tale criterio.
  • La decisione sulle spese processuali non richiede una motivazione ampia quando applica il criterio della soccombenza, ma necessita di una motivazione più specifica quando se ne discosta o adotta una diversa regolazione fondata su esigenze particolari.
  • La discrezionalità del giudice nella quantificazione delle spese processuali incontra il limite del divieto di liquidazioni simboliche, abnorme o manifestamente esigue, tali da risultare lesive del decoro professionale.
  • La liquidazione delle spese deve mantenersi entro un importo ragionevole e coerente con i parametri forensi applicabili, anche quando tali parametri siano considerati come criteri orientativi e non si riconosca in assoluto l’inderogabilità dei minimi.
  • Quando è impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese del primo grado, il valore della controversia in appello coincide con l’importo delle spese contestate e la liquidazione delle spese del grado deve tenerne conto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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