Sentenza n. 13441/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - della “Determinazione Dirigenziale Numero Registro Generale 1034 del 26.5.2025, Proposta n. 114 del 26-05-2025 – Unità di Progetto Tutela del Territorio - di revisione della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1940 del 15.10.2020, rilasciata alla Ditta Recuperi Materie Prime S.r.l., per l’attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 con stabilimento ubicato nel Comune di Castel S.Elia in Loc. La Chiusa” della Provincia di Viterbo, Prot. di partenza n. 20121/2025, notificata alla ricorrente in data 28.05.2025; - di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione provinciale di revisione dell'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006, nella parte in cui vieta la prosecuzione della sperimentazione per la produzione del prodotto salino SALEr e impone la trasmissione di ulteriore documentazione
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, operante nel recupero di rifiuti non pericolosi, ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Viterbo, nell'ambito della revisione dell'autorizzazione dell'impianto, ha negato la richiesta di variante non sostanziale diretta ad avviare il recupero di rifiuti ad alto contenuto salino per la produzione del prodotto SALEr, vietando la prosecuzione dell'attività sperimentale in attesa del parere favorevole dell'Arpa Lazio e imponendo la trasmissione, entro sessanta giorni, della documentazione relativa alle ulteriori attività dello stabilimento. Sono stati dedotti: eccesso di potere per sviamento, assumendo che la Provincia avesse utilizzato il procedimento di revisione per realizzare surrettiziamente un rinnovo modificativo dell'autorizzazione; violazione dell'art. 184-ter, comma 3, d.lgs. 152/2006, poiché tale disposizione sarebbe riferibile ai procedimenti di rilascio o rinnovo e non a una revisione di un titolo ancora vigente; difetto di istruttoria e di motivazione, per avere la Provincia recepito il parere dell'Arpa senza autonome valutazioni; violazione dei canoni di logicità e proporzionalità, con riguardo sia al divieto di prosecuzione dell'attività sperimentale sia al termine di sessanta giorni assegnato per la produzione documentale. La Provincia ha eccepito l'inammissibilità per mancata notifica all'Arpa, quale organo titolare del parere vincolante, per mancata impugnazione del parere presupposto e per carenza di interesse relativamente all'obbligo documentale, già adempiuto dalla società.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure. Ha ritenuto che il parere dell'Arpa Lazio del 1° aprile 2025, reso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, d.lgs. 152/2006, fosse un parere definitivo, lesivo e obbligatorio e vincolante per legge, poiché aveva escluso, allo stato della documentazione prodotta, la sussistenza delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto SALEr, impedendone la commercializzazione. La Provincia si era limitata a conformarsi al parere senza autonome valutazioni; pertanto, la società avrebbe dovuto impugnare direttamente il parere, immediatamente o insieme alla determinazione applicativa, e evocare in giudizio l'Arpa quale organo di tutela. La mancata impugnazione del parere vincolante e la mancata partecipazione dell'Arpa hanno determinato l'inammissibilità del ricorso. Il TAR ha inoltre rilevato la carenza di interesse sulla contestazione dell'obbligo di trasmettere ulteriore documentazione, poiché l'adempimento era già stato eseguito dalla società e la prescrizione aveva natura meramente istruttoria, non producendo effetti sostanziali né risultando manifestamente onerosa. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Provincia, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
Costituisce il fondamento dell'autorizzazione provinciale alla gestione dell'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, oggetto del procedimento di revisione.
art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006
Rileva ai fini della verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto SALEr.
art. 184-ter, comma 3, d.lgs. 152/2006
parere obbligatorio e vincolante
Quando non siano applicabili specifiche linee guida comunitarie o nazionali, la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell'Arpa territorialmente competente o dell'Ispra; il parere ha natura lesiva e deve essere impugnato dal soggetto interessato.
art. 14-bis, comma 2, legge n. 128/2019
È indicato quale disposizione introduttiva della disciplina richiamata sull'intervento dell'Arpa nella cessazione della qualifica di rifiuto.
art. 34, comma 1, lettera a), legge n. 108/2021
È indicato quale disposizione modificativa della disciplina richiamata sull'efficacia del parere dell'Arpa.
Massime di principio
- Il parere dell'Arpa previsto dall'art. 184-ter, comma 3, d.lgs. 152/2006, quando non siano applicabili specifiche linee guida comunitarie o nazionali, è obbligatorio e vincolante e, se nega la sussistenza delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, assume natura immediatamente lesiva, impedendo la commercializzazione del prodotto.
- Quando il provvedimento finale dell'amministrazione si limita a recepire un parere obbligatorio e vincolante, senza autonome valutazioni, il destinatario deve impugnare anche il parere presupposto e chiamare in giudizio l'organo che lo ha emanato; la mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso contro il solo atto applicativo.
- Una prescrizione meramente istruttoria, che impone la trasmissione di documenti senza produrre effetti sostanziali e che non risulti manifestamente onerosa, può essere priva di autonoma lesività; se l'adempimento è già stato eseguito, viene meno anche l'interesse a contestarla.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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