Cassazione Penale, Sentenza n. 7701/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di affidamento in prova e ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, assumendo l'operatività del divieto previsto dall'art. 58‑quater, comma 7‑bis, dell'ordinamento penitenziario. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge sostenendo che, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 291/2010, la preclusione non era applicabile perché la precedente detenzione domiciliare era stata concessa in relazione a una pena per la quale non era stata applicata la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo che la preclusione di cui all'art. 58‑quater, comma 7‑bis, non poteva operare nel caso di specie nella forma assoluta (richiamando la giurisprudenza costituzionale), la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva comunque svolto un'approfondita valutazione di merito e, motivatamente, aveva ritenuto che il ricorrente presentasse ancora una spiccata pericolosità sociale e ripetute recidive successive alla precedente misura alternativa. Tali elementi (condanne recenti, comportamento delinquenziale protratto nel tempo, rapporto di lavoro terminato poco prima del provvedimento) giustificavano il rigetto dell'istanza. Perciò il rigetto resiste in sede di legittimità e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 58‑quater, comma 7‑bis, ordinamento penitenziario
La Corte osserva che la preclusione prevista non operava in senso assoluto nel caso di specie (richiamando la Corte Costituzionale n. 291/2010), tuttavia il Tribunale ha comunque valutato il merito e ha rigettato la domanda sulla base di un giudizio di pericolosità sociale e recidiva, ossia la preclusione non è stata l'unico fondamento della decisione.
art. 99, comma 4, codice penale
Richiamato per indicare che i reati contestati (furto aggravato e tentato furto aggravato) sono aggravati dalla recidiva, contribuendo alla valutazione negativa della pericolosità sociale del condannato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 04/10/2010
Principio richiamato: la preclusione prevista dall'art. 58‑quater, comma 7‑bis, non si applica in modo automatico in tutti i casi, soprattutto quando la precedente misura alternativa era stata concessa per una pena alla quale non era stata applicata la recidiva; occorre valutare la meritevolezza in concreto.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicata dalla Corte a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sussistenza di una precedente misura alternativa non esclude automaticamente un divieto di nuova misura: va verificata la specifica operatività dell'art. 58‑quater, comma 7‑bis, alla luce delle circostanze concrete e della giurisprudenza costituzionale.
- Anche quando la preclusione formale non operi, il giudice di merito può comunque rigettare una richiesta di detenzione domiciliare sulla base di un giudizio prognostico negativo fondato su elementi di pericolosità sociale, recidiva e vicende personali (es. cessazione del lavoro).
- La Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento di merito a quello del giudice di merito se quest'ultimo ha fornito una motivazione completa e plausibile: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della completezza motivazionale.
- Elementi fattuali rilevanti per il successo di una domanda di misura alternativa includono l'assenza di recenti condanne, prova di reale reinserimento sociale (lavoro stabile), e la mancanza di comportamenti delittuosi successivi alla precedente misura.
- Il rigetto dell'istanza può comportare la condanna alle spese processuali del ricorrente in Cassazione se il ricorso è infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7528/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7529/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7532/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7534/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7537/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7538/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →