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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33335/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che le censure siano dirette a una rivalutazione della prova e della motivazione del giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per avere introdotto sul fondo altrui, per farli pascolare abusivamente, bovini di sua proprietà. Ha dedotto: 1) esistenza di un contratto di affitto/pascolo che giustificherebbe la presenza dell'animale; 2) assenza del dolo perché, al più, si sarebbe trattato di comportamento colposo. Il Tribunale aveva ritenuto non provata l'esistenza di un contratto vigente al momento dei fatti, aveva ritenuto sufficiente anche la presenza di un solo bovino per configurare il reato e aveva ricostruito il dolo eventuale in quanto la ricorrente avrebbe accettato il rischio che l'animale pascolasse dove non era consentito.

Norme richiamate

  • art. 636 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le contestazioni attengono alla valutazione probatoria e non a una violazione normativa che la Cassazione possa sindacare

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per specificare che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto secondo la norma emergenziale/organizzativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25771 del 26/01/2017 (Mondelli, Rv. 270356)

    Richiamata dal giudice di merito per affermare che la presenza anche di un solo bovino è sufficiente a integrare il reato di introduzione di animali su fondo altrui

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono la rivalutazione delle prove sono spesso inammissibili
  • Spetta al soggetto che invoca un diritto (es. contratto di pascolo) provare l'esistenza e la vigenza del titolo al momento del fatto; documenti che non dimostrano tale vigenza possono essere ritenuti insufficienti
  • Anche la presenza di un singolo animale sul fondo altrui può integrare il reato di introduzione di animali per pascolare
  • Il dolo eventuale può essere riconosciuto quando l'agente accetta il rischio che l'animale entri o pascoli su terreno dove il pascolo non è consentito
  • In caso di inammissibilità del ricorso, è prassi la condanna alle spese processuali e talora al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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