Cassazione Penale, Ordinanza n. 19748/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato nei confronti del quale il Tribunale di Torino aveva emesso sentenza il 16.9.2025. L'interessato aveva chiesto alla Corte d'Appello di Torino la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso quella sentenza. La Corte d'Appello aveva dichiarato la richiesta manifestamente infondata e inammissibile. Nel ricorso per cassazione, l'imputato deduceva un unico motivo di violazione di legge, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p. secondo la trascrizione disponibile; tuttavia la Corte ha ritenuto che la mancata tempestiva nomina di un difensore, determinante per il mancato rispetto del termine di impugnazione, dipendesse dalla scelta dell'imputato e non integrasse caso fortuito o forza maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché la decisione della Corte d'Appello era corretta: l'imputato non poteva invocare caso fortuito o forza maggiore per eventi sul rispetto del termine di impugnare fortemente condizionati dalla sua scelta di non nominare tempestivamente un difensore, con conseguente impossibilità di ottenere la restituzione nel termine. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
La restituzione nel termine per impugnare non può essere concessa quando il mancato rispetto del termine dipende da circostanze riconducibili alla scelta dell'imputato, e non da caso fortuito o forza maggiore.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione presuppone che la decadenza sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore; tale rimedio non è utilizzabile quando il ritardo deriva da una condotta o da una scelta dell'interessato.
- La mancata tempestiva nomina del difensore, ove abbia inciso in modo determinante sulla possibilità di esercitare il mandato difensivo e di impugnare nei termini, non può essere invocata dall'imputato come causa esterna scusante.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la decisione sulla restituzione nel termine è manifestamente infondato se la Corte territoriale ha correttamente escluso l'esistenza dei presupposti legali del rimedio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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